martedì 14 settembre 2010

Z.T.L., OVVERO L’USO PRIVATO DI STRADE PUBBLICHE

La scorsa estate, una legittima quanto sconsiderata iniziativa dei vigili urbani ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica sulle zone a traffico limitato, istituite da qualche anno, a macchia di leopardo, nel centro storico di Cremona.
I lettori ricorderanno che, in occasione di un concerto svoltosi a palazzo Trecchi, le auto parcheggiate in via Trecchi furono pesantemente contravvenzionate. Via Trecchi, infatti, è zona a traffico limitato e vi possono accedere solo gli autoveicoli autorizzati, e cioè quelli dei residenti. Risultò allora che i vigili urbani erano stati chiamati da qualche residente, che, grazie alla zona a traffico limitato, si era abituato a considerare una strada pubblica, quale la via Trecchi, come un suo parcheggio privato. Da parte dell’amministrazione si disse che l’istituzione di zone a traffico limitato in talune strade del centro storico si era resa necessaria per consentire il parcheggio ai residenti.
D’altra parte non v’è chi non veda come vi sia una differenza sostanziale fra la zona a traffico limitato costituita da Piazza Roma e dalle vie adiacenti (è una sorta di fascia di rispetto attorno alla zona pedonale di Piazza del Comune, Piazza della Pace, Piazza Stradivari) e le zone a traffico limitato istituite in alcune vie del centro, come via Trecchi, separate le une dalle altre, che hanno il palese scopo di consentire un facile parcheggio ai residenti in tali strade (mentre, peraltro, i residenti in Piazza Roma e dintorni ben difficilmente riescono, a differenza dei residenti in Via Trecchi, a parcheggiare sotto casa).
L’istituzione delle zone a traffico limitato è disciplinata dall’articolo 7, comma 9, del codice della strada, il quale così dispone: “I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali urbane e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio”.
Secondo il successivo comma 11, nelle zone a traffico limitato, “i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso”.
Dal combinato disposto di tali due norme, risulta evidente che, nelle zone a traffico limitato, i comuni ben possono riservare spazi per la sosta dei residenti, ma che, nell’istituire le zone a traffico limitato, i criteri che devono indirizzare la scelta non possono certo consistere nella comodità dei residenti, ma sono dati dalla sicurezza della circolazione e dalla tutela della salute, dell’ordine pubblico, del patrimonio ambientale e culturale.
In questo senso si è pronunciata la giurisprudenza, affermando che l’istituzione di una zona a traffico limitato presuppone una “deliberazione della giunta, che, motivatamente, tenga conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio” (TAR Sicilia, Catania, Sez. II, 24 marzo 2005, n. 484).
Le scelte del Comune di Cremona, invece, non pare abbiano tenuto conto dei criteri indicati dalla legge ed hanno avuto l’effetto pratico di discriminare i residenti nel centro storico in due grandi categorie: la categoria di quanti, grazie ad una zona a traffico limitato, hanno, per l’intero arco della giornata, la comodità di un parcheggio nei pressi della propria abitazione; e la categoria di coloro che, non godendo di tale comodità, debbono ogni giorno combattere contro gli occhiuti controlli dei vigili urbani, la prepotenza dei clienti dei locali pubblici che, impunemente, parcheggiano sui marciapiedi, in curva, negli incroci e in seconda fila, in una lotta che li vede quasi sempre soccombenti e li costringe sovente a parcheggiare anche a chilometri da casa.
Non è certo questo che vuole la legge. Ancora la giurisprudenza ha insegnato che “la discrezionalità dell’amministrazione nell’imporre limitazioni di traffico, come l’istituzione, in presenza dei presupposti di legge, di zone a traffico limitato, va contemperata con la salvaguardia degli interessi fondamentali dei cittadini, secondo i criteri di economia di mezzi e di effettività, in modo che siano adottate le misure che meno causano aggravio ed incomodo all’amministrazione stessa ed ai cittadini e che eventuali deroghe siano effettivamente satisfattive degli interessi particolari che mirano a tutelare” (TAR Campania, Napoli, Sez. I, 5 settembre 2000, n. 3366).
I cremonesi sono persone tranquille, forse anche troppo remissive, e, pur mugugnando, hanno sempre sopportato, con pazienza infinita, anche le più stravaganti limitazioni del traffico che si sono succedute nel tempo, compresa la zona a traffico limitato di Via Trecchi.
Ma ciò non significa che contro le alzate di ingegno di improvvisati tecnici del traffico non vi sia difesa. Il Consiglio di Stato (Ad. plen., 6 febbraio 1993, n. 3) ha affermato che la legge “nel consentire ai comuni di istituire zone a traffico limitato non pone regole tassative che vincolino in modo assoluto l’autorità locale, per cui detti provvedimenti sono sindacabili in sede di legittimità quanto alla ragionevolezza delle scelte in rapporto alle finalità perseguite dalla legge, con riferimento sia alla estensione della zona sia alla durata oraria dei divieti sia all’esenzione di tali divieti di talune categorie di utenti o di veicoli”.
Ma affermare che il Comune di Cremona si sia sempre attenuto a criteri di ragionevolezza, mi sembrerebbe, quanto meno, azzardato.

(articolo pubblicato sul quotidiano "La Cronaca" nel marzo 2007)

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