giovedì 16 gennaio 2014

TRA PASSATO E FUTURO: NOTE MINIME SUL PROCESSO CIVILE (*)

Nel dibattito politico italiano, il tema della giustizia è, da qualche tempo, sempre più presente. Al centro dell'attenzione è essenzialmente il processo penale, sia perchè se ne parla, spesso strumentalmente, in relazione alle vicende giudiziarie di Silvio Berlusconi, sia perchè è il processo penale che può incidere su un bene di eccezionale rilevanza quale è la libertà personale. Tuttavia, non deve essere trascurato il processo civile per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, il processo civile è inteso a dirimere le controversie fra privati. Potenzialmente, quindi, riguarda la gran parte dei consociati. Secondariamente, ad avviso di molti osservatori, le difficoltà e le lungaggini della giustizia civile costituiscono la causa non ultima che induce gli imprenditori stranieri a non investire in Italia (si può leggere, in proposito, il Rapporto sulla giustizia civile predisposto dall'OCSE). Sul processo civile mi sia consentita qualche riflessione personale. Alla fine di marzo del 1967, e cioè più di quarantasei anni fa, varcavo, per la prima volta, la soglia di Palazzo Persichelli ed iniziavo la pratica forense. Ebbi subito uno choc assistendo alle prime udienze civili. Ebbi la sensazione di trovarmi in un mercato, in cui si accavallavano le presenze degli avvocati negli uffici dei giudici. Tutto ciò mi appariva molto diverso dal processo civile che avevo studiato sotto la guida di un illustre maestro, di origine cremonese, Vittorio Denti che, negli anni successivi, ebbi modo di apprezzare, oltre che come studioso, come grandissimo avvocato e che mi onorò della sua stima ed amicizia. Il processo che avevo studiato era quello delineato dal Codice di procedura civile del 1942, così come successivamente modificato nel 1950. Era un processo in cui il dominus era il Giudice istruttore, sotto il controllo del Collegio, e che doveva essere improntato ai principi, teorizzati dal grande processualista Giuseppe Chiovenda, di oralità, concentrazione, immediatezza. Mi accorsi ben presto che la realtà era molto diversa: il giudice ben di rado conosceva il processo prima di decidere sull'ammissibilità e rilevanza delle prove ed il processo non era orale ma prevalentemente scritto; non era concentrato ma si diluiva in una lunghissima serie di udienze. Infine, la decisione non dava in alcun modo una sensazione di immediatezza. Tuttavia, negli anni sessanta e, all'inizio degli anni settanta, il processo civile era sufficientemente funzionale rispetto alle esigenze sociali dell'epoca. I problemi iniziarono negli anni settanta quando, sotto la spinta del fenomeno del terrorismo, si disse che bisognava, in ogni caso, “privilegiare il penale”. I magistrati impegnati nel settore penale che, negli anni cinquanta, erano circa un terzo del totale, crebbero in breve tempo sino alla metà. La crisi del processo civile, a quel punto, era inevitabile e, purtroppo, irreversibile. Le riforme che, a partire dagli anni novanta, si sono susseguite, quasi con cadenza annuale, non hanno fatto altro che peggiorare la situazione. Modifiche affrettate ed a macchia di leopardo hanno demolito l'intima coerenza del codice del 1942 ed hanno creato una situazione di costante incertezza interpretativa delle norme processuali. Il modello di processo inizialmente delineato dal codice del 1942 ebbe vita breve. Terminata la guerra, si ebbe un grande movimento di opinione, che vide in prima fila l'avvocatura, per il ritorno al codice del 1865, che era considerato di ispirazione liberale, in contrasto con l'impostazione autoritaria del codice del 1942. Da questo movimento di opinione nacque la novella del 1950, che ridusse il ruolo del Giudice istruttore a favore dell'iniziativa delle parti e abolì il sistema delle preclusioni introdotto nel 1942. Ma, al di là di queste vicende storiche, il modello di processo delineato dal codice del 1942 non poteva funzionare non tanto perchè frutto di una ispirazione autoritaria, quanto per insuperabili ragioni organizzative. Infatti, se il Giudice istruttore doveva essere il dominus del processo, era indispensabile che potesse avere in concreto il controllo dei processi a lui affidati. Si diceva (io, anche se vecchio, non posso dirlo per esperienza diretta) che, perchè il processo del 1942 potesse funzionare, ogni Giudice non poteva avere più di una cinquantina di fascicoli a lui affidati. Se pensiamo, invece, come in taluni Tribunali, ad esempio Brescia, il numero medio dei fascicoli assegnati a ciascun Giudice istruttore è di circa 1.500, ci accorgiamo di come l'idea di un Giudice istruttore dominus del processo (e di un processo improntato ai principi di oralità, concentrazione ed immediatezza), si risolva in una pura astrazione. Effetti parzialmente positivi ha avuto, questo va riconosciuto, l'introduzione del rito del lavoro che risale al 1973, ed in cui i poteri di iniziativa delle parti sono temperati dai poteri officiosi del Giudice. Tuttavia, soprattutto dopo il 1998, allorquando la materia del pubblico impiego fu affidata ai Giudice del lavoro, anche il modello entrò in crisi, a causa dell'elevato contenzioso. Il problema, come mi pare di avere già accennato, non è tanto nel modello di processo, quanto nel numero di cause che è ingestibile da parte delle attuali strutture e dell'attuale numero di magistrati addetti al settore civile. Vi sono stati diversi tentativi per deflazionare il contenzioso, ma non mi pare che abbiano ottenuto un particolare successo. In primo luogo per un motivo culturale: l'Italia sembra la patria della “litigation”; la mediazione sembra estranea alla nostra cultura, che in tanti casi non ricerca il contemperamento degli interessi, ma vuole l'annientamento dell'avversario. Inoltre tentativi come quello dell'introduzione dei magistrati onorari e della mediazione, recentemente reintrodotta dopo essere stata eliminata dalla Corte costituzionale, non hanno sinora ottenuto successo perchè gli italiani, in primo luogo gli avvocati, hanno fiducia nel magistrato togato, cui, anche nel subconscio, riconoscono terzietà e competenza, mentre diffidano degli estranei all'ordine giudiziario. Per quanto riguarda l'arbitrato, va detto che esso costituisce un prodotto, come si suol dire, “di nicchia”: infatti è molto costoso e si adatta prevalentemente a controversie di assai elevato valore economico. Come ho già detto, il vero nodo da sciogliere della giustizia civile è la quantità del contenzioso. Si possono introdurre tutti gli accorgimenti tecnici che si vogliono, si può introdurre un rigidissimo sistema di preclusioni, ma il collo di bottiglia del processo è rappresentato dalla redazione delle sentenze, atteso che nessun magistrato può materialmente scrivere più di un certo numero di sentenze all'anno, numero molto ridotto rispetto al contenzioso pendente. Come puro esercizio intellettuale si possono ipotizzare modelli alternativi di processo, rispetto a quello esistente. Vorrei accennare a due modelli, che hanno ciascuno pregi e difetti. Il primo modello è quello previsto dal Regolamento di procedura applicato davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione europea. E' un modello assolutamente garantista, distingue una fase scritta da una fase orale, è rispettoso al massimo del principio del contraddittorio, garantisce l'interesse pubblico con l'intervento obbligatorio in giudizio di una parte imparziale, e cioè l'Avvocato generale (che ha un ruolo non dissimile da quello del Pubblico ministero nei giudizi civili davanti alla nostra Corte di Cassazione). Non è tuttavia ipotizzabile l'introduzione di un siffatto modello. Esso può funzionare davanti alla Corte di Giustizia, dove il contenzioso è assai ridotto e le questioni che devono essere decise sono essenzialmente di diritto e non già di fatto. Non può certo funzionare nella generalità dei casi. Un altro modello, alla cui introduzione nell'ambito della giustizia civile mi pare si potrebbe pensare con attenzione, è quello del giudizio cautelare amministrativo. Si tratta di un rito molto veloce e deformalizzato, atteso che le parti sono convocate in camera di consiglio davanti al Collegio nel giro di qualche settimana dal momento del deposito del ricorso. In camera di consiglio le parti, sempre che non vogliano rimettersi agli scritti, discutono brevemente il ricorso e il Collegio decide con ordinanza succintamente motivata. La decisione è pressochè immediata, atteso che l'ordinanza viene depositata al massimo due o tre giorni dopo la discussione in camera di consiglio. L'ordinanza è impugnabile davanti al Consiglio di Stato, anche se l'impugnazione non è statisticamente molto frequente. In gran parte dei casi le parti si acquietano di fronte alla decisione del giudice ed accettano l'ordinanza, tanto è vero che gran parte dei ricorsi viene dichiarata perenta dopo cinque anni dalla camera di consiglio, con la conseguenza che l'arretrato esistente, apparentemente colossale, è in molti casi del tutto fittizio. L'adozione di questo modello, tuttavia, richiederebbe agli avvocati un forte cambiamento di mentalità. I ristretti tempi per la decisione in camera di consiglio impongono, infatti, all'avvocato di sparare subito tutte le sue cartucce, arrivando anche a prevedere quali possono essere le difese avversarie, confutandole in anticipo. Inoltre, la consulenza tecnica e la prova testimoniale, anche se astrattamente ammissibili, sono assai rare nella pratica, con la conseguenza che è privilegiata la prova documentale, al contrario di quanto avviene sia nel processo civile che nel processo penale. La prassi della discussione prevede, inoltre, che il Collegio ponga delle domande agli avvocati. La discussione può risolversi, per l'avvocato, in una sorta di esame, a cui bisogna giungere assolutamente ben preparati. Viene poi da dire che, proprio in questo modello, probabilmente trovano concreta attuazione i principi di Chiovenda dell'oralità, della concentrazione, dell'immediatezza. E' da ricordare, infine, che un sistema siffatto, supportato da una buona organizzazione del lavoro (come la fissazione nella medesima udienza di ricorsi simili), è fisiologicamente contrario alla formazione dell'arretrato. Pensiamo, infatti, che per quanto concerne il TAR di Brescia, da cui Cremona dipende, vengono mediamente discussi e decisi, con ordinanza cautelare, dai quaranta ai cinquanta ricorsi per udienza, con un numero di quattro udienze mensili, fatta eccezione per il periodo estivo ed il periodo natalizio. (*) Il testo che precede costituisce la rielaborazione dell'intervento svolto in occasione della tavola rotonda sul tema “Esiste ancora in Italia il processo accusatorio?” tenutasi il giorno 11 ottobre 2013.

giovedì 11 luglio 2013

DA CONSIGLIERI A MEZZI ASSESSORI: E’ UN SALTO POSSIBILE?

La recente decisione del Sindaco di Cremona di affidare ad un consigliere comunale, anziché ad un assessore, l’incarico di sovrintendere al settore del commercio, e cioè di uno dei settori chiave nell’ambito delle competenze comunali (insieme all’urbanistica, all’edilizia, ai lavori pubblici ed ai servizi sociali) merita di essere approfondita. La scelta, di indubbio rilievo, non ha destato particolare interesse negli organi di informazione, sempre attenti ad ogni stormir di fronde in quelli che si usano definire i “piani alti” del Palazzo municipale. Ma non ha sollecitato neppure l’attenzione delle cosiddette opposizioni (che, a volte, si fa fatica a capire a che cosa si oppongano). In realtà, la confusione fra i ruoli di consigliere e di assessore pone problemi di carattere istituzionale non irrilevanti. Un tempo, quando l'ordinamento degli enti locali aveva come suo fondamento il T.U. del 1915 (R.D. 4 febbraio 1915 n. 148), gli elettori sceglievano il solo Consiglio comunale, il quale, poi, nel suo seno, eleggeva la Giunta municipale ed il Sindaco. Negli anni novanta, la situazione fu profondamente innovata, dapprima con la Legge 8 giugno 1990 n. 142 e poi con la Legge 25 marzo 1993 n. 81, entrambe successivamente trasfuse nel vigente T.U. sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267). Tra le principali innovazioni rispetto al sistema precedente (i cui principi ispiratori risalivano addirittura alla Legge “Rattazzi” del Regno di Sardegna, emanata il 23 ottobre 1859) vi sono l'elezione diretta del Sindaco e l'incompatibilità fra l'appartenenza alla Giunta ed al Consiglio comunale. I ruoli del Consiglio comunale e della Giunta sono nettamente separati. Secondo l'articolo 42 del T.U., il Consiglio è “organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo”. Inoltre ha competenza rispetto ad alcuni atti fondamentali, specificatamente indicati. L'articolo 48, di contro, prevede che la Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune. Se questi sono i ruoli, chiaramente fra di loro distinti di Consiglio e Giunta, resta da vedere se sia possibile che il Sindaco affidi ad uno o più consiglieri deleghe di funzioni amministrative attinenti il governo del Comune che, come si è visto, spetta invece alla Giunta. La figura del consigliere delegato (quella che il Sindaco di Cremona ha introdotto per il settore del Commercio) contrasta chiaramente con l'impianto della normativa che si è affermata nel corso degli anni novanta e di cui si è detto. Oggi, infatti, il Consiglio non esprime più direttamente l'esecutivo, non ha più competenze gestionali, approva gli atti fondamentali dell'ente, svolge la funzione di indirizzo politico-amministrativo e di controllo sull'attività dell'ente. Il consigliere quindi non può essere chiamato a gestire direttamente un settore dell'amministrazione per conto del Sindaco perchè si troverebbe contemporaneamente nella posizione di controllato (in quanto consigliere delegato) e di controllore (in quanto consigliere). La normativa attuale impone conseguentemente la separazione dei ruoli tra esecutivo e Consiglio. Tuttavia, l'articolo 12, comma 7, dello Statuto del Comune di Cremona prevede che “il Sindaco può affidare a consigliere o a consiglieri comunali compiti specifici delimitandone funzioni e termini”. Una non recente pronuncia giurisprudenziale (TAR Toscana, 27 aprile 2004 n. 1248) ha affermato che lo Statuto comunale, fatto salvo il rispetto dei principi e precetti legislativi in materia di organizzazione degli enti locali, può prevedere la delegabilità da parte del Sindaco ad un consigliere di alcune competenze, che non comportino l'adozione di atti a rilevanza esterna e compiti di amministrazione attiva, limitate ad approfondimenti collaborativi per l'esercizio diretto delle predette funzioni da parte del Sindaco che ne è titolare. Si ignora quale sia il contenuto della delega attribuita dal Sindaco in materia di commercio. Nonostante le più accurate ricerche, infatti, non è stato possibile reperire il provvedimento sul sito internet del Comune. Il che non depone certo a favore della trasparenza amministrativa. Pare, tuttavia, difficile che una delega di carattere generale come quella riguardante il settore del commercio abbia, come richiesto dalla norma statutaria, dei precisi termini temporali. Pare, altresì, difficile che la delega, secondo l'insegnamento del TAR per la Toscana, non attribuisca al consigliere delegato compiti di amministrazione attiva, che comporterebbero l'inammissibile confusione in capo al medesimo soggetto dei ruoli di controllore e di controllato. Vi è poi il problema della partecipazione del consigliere delegato alle riunioni della Giunta che non dovrebbe essere possibile, stante il divieto di far partecipare alla Giunta soggetti estranei alla medesima, a pena dell'illegittimità delle deliberazioni adottate (si veda TAR Puglia, Lecce, 24 gennaio 2006, n. 470). D'altro canto, risulta evidente la difficoltà, per non dire l'impossibilità, per la Giunta, ad operare come “organo di governo” in materia di commercio, senza la presenza di chi, nell'ambito della Amministrazione, è stato delegato ad occuparsi del settore. Né, a questa difficoltà, sarebbe possibile porre rimedio con riunioni informali ma aventi sostanzialmente funzioni decisionali, in quanto la loro istituzionalizzazione cozzerebbe contro il già richiamato principio della impossibilità, per gli estranei, di partecipare alle decisioni degli organi collegiali. Si ignora, infine, se il consigliere delegato, per la sua attività, venga retribuito con una indennità, così come sono retribuiti gli assessori. In caso affermativo, vi sarebbe certamente, a carico di chi avesse assunto la decisione di corrispondere l'indennità, responsabilità per danno erariale, suscettibile di giudizio davanti alla Corte dei Conti. Un bel pasticcio politico-istituzionale, quindi, che la saggezza amministrativa, che viene prima dell'opportunità politica, avrebbe dovuto consigliare di evitare. Sarebbe bastato leggere una recente pronuncia del Consiglio di Stato (parere su ricorso straordinario, 26 novembre 2012 n. 4992) in cui si è affermato il seguente principio: “Non si può disconoscere che l'esercizio delle deleghe in questione comporti il coinvolgimento dei consiglieri comunali delegati in funzioni di amministrazione attiva e determini una situazione, per lo meno potenziale, di conflitto d'interessi e di sovrapposizione di ruoli e di responsabilità”.

sabato 27 aprile 2013

UNA CRISI CHE VIENE DA LONTANO

La sera del terzo giorno lo psicodramma è finito. Ma, come ha scritto Lucia Annunziata, la drammatica ed inattesa rielezione di Napolitano, ha sancito il “default” del sistema.
Una intera classe politica si è rivelata impari rispetto alle responsabilità alla stessa affidate e del tutto incapace di scegliere un Presidente della Repubblica con le caratteristiche che si richiedono per ricoprire l’alta carica. Eppure non mancavano, fra i possibili candidati, personalità di statura internazionale, di esperienza politica, di alto livello culturale e di assoluta integrità morale.
Ma questa classe politica imbelle si è trovata unita nel chiedere al quasi nonagenario Napolitano il sacrificio (che a Napolitano deve essere umanamente costato moltissimo) di accettare un nuovo mandato.
Per senso di responsabilità ed attaccamento alle istituzioni, Napolitano ha accettato la rielezione, fatto che non ha precedenti nella storia repubblicana.
L’impotenza del Parlamento ha però, indubbiamente, esaltato il ruolo del Presidente che, d’ora in poi, alla riottosità delle forze politiche, potrà opporre, oltre al suo potere di sciogliere le Camere, anche la possibilità di rassegnare, in ogni momento, le sue dimissioni. E questo Napolitano lo ha fatto chiaramente intendere nel discorso di insediamento. Si conferma, quindi, nel concreto, la tesi già prospettata da alcuni costituzionalisti per cui il ruolo del Presidente, nell’ordinamento costituzionale, possiede una sorta di “vis expansiva” che, nei momenti di crisi ed instabilità politica, esalta la posizione del Presidente quale rappresentante dell’unità nazionale.
Anche se in un contesto drammatico, in cui pareva che, a partire da quello del Partito democratico, i gruppi parlamentari fossero destinati a  disintegrarsi, questa elezione presidenziale si è risolta al sesto scrutinio, in un tempo cioè relativamente breve. Si è rimasti molto lontani dai tempi di alcune elezioni presidenziali del passato. Per l’elezione di Leone nel 1971 occorsero 23 scrutini; 21 ne servirono nel 1964 per eleggere Saragat; sia Pertini nel 1985 che Scalfaro nel 1992 furono eletti al sedicesimo scrutinio; per eleggere Segni, nel 1962, servirono 9 scrutini. Anche nella IV Repubblica francese (che prevedeva un sistema di elezione del Presidente della Repubblica simile al nostro), nel 1953, Rene Coty fu eletto solo al tredicesimo scrutinio.
Tutte queste elezioni, anche se lontane nel tempo, furono traumatiche. All’epoca, tuttavia, le istituzioni repubblicane avevano una solidità che oggi si è perduta.
In questa elezione, poi, i parlamentari ed i rappresentanti regionali hanno mostrato ben poca dignità istituzionale e sono apparsi inconsapevoli del loro ruolo. Vi sono stati voti assolutamente improbabili (basterà citare quelli a Valeria Marini e Rocco Siffredi). Parlamentari e rappresentanti regionali si sono poi fatti beffe della segretezza del voto, rendendo il loro voto riconoscibile e vantandosene davanti alle telecamere, nonché abusando della prassi dell’astensione, giudicata con perplessità da parte della dottrina costituzionalistica.
Quanto è accaduto induce, quindi, ad una riflessione: ci si può chiedere se, in luogo della elezione parlamentare, che così tante volte si è rivelata traumatica, non sarebbe il caso di introdurre l’elezione diretta del Presidente della Repubblica.
Secondo l’opinione corrente, l’elezione diretta è legata all’esistenza di una forma di governo presidenziale (come quella degli Stati Uniti) o semi-presidenziale (come quella della Francia della V Repubblica).
In realtà, la elezione diretta è compatibile con una forma di governo parlamentare come quella esistente in Italia. Nell’ambito dell’Unione europea, solo la Germania e la Grecia hanno una modalità di elezione del Presidente della Repubblica simile a quella del nostro paese. Portogallo, Austria, Irlanda, Finlandia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovenia, che pure hanno un regime sostanzialmente di tipo parlamentare, eleggono il Presidente della Repubblica con il voto popolare diretto.
Nel corso dei lavori dell’Assemblea Costituente, emerse chiaramente che la forma di governo più adatta alla società italiana era quella parlamentare, nel solco della tradizione liberale prefascista. Solo il piccolo Partito d’Azione, per bocca soprattutto di Piero Calamandrei, si pronunciò per un sistema presidenziale. Alla scelta della forma di governo, fu subordinata quella del metodo di elezione del Capo dello Stato. L’esperienza della repubblica di Weimar condizionò la dottrina costituzionalistica e le scelte dell’Assemblea Costituente. L’esito tragico dell’esperienza weimariana (che si concluse con l’ascesa al potere di Hitler) rendeva assai diffidenti i costituenti nei confronti della forma di governo, introdotta dalla costituzione tedesca del 1919, che prevedeva la doppia legittimazione del Parlamento (eletto con il sistema proporzionale) e del Capo dello Stato (eletto con un sistema che al primo turno prescriveva la maggioranza assoluta dei voti e al secondo turno la maggioranza relativa). Il dualismo insito in quel sistema venne considerato negativamente, almeno fino a quando non fu ripreso dalla Costituzione francese del 1958.
Di conseguenza, l’elezione da parte del Parlamento, sebbene non fosse l’unica possibile, risultava la più coerente con la forma di governo prescelta, mentre l’elezione da parte del popolo veniva considerata incompatibile con il ruolo del Presidente, al quale non si voleva attribuire un potere di governo.
A sessantacinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione, la situazione è cambiata. E’ cambiata in Europa, dove lo spettro di Weimar si è dissolto. Ma è cambiata soprattutto in Italia.
Come in Francia la crisi algerina determinò il passaggio, nel volgere di qualche mese, dalla IV alla V Repubblica, così pure nel nostro paese, la crisi politica, che si è progressivamente aggravata negli ultimi decenni, fa sì che la figura del Presidente della Repubblica si stagli sempre di più come la figura centrale nell’equilibrio delle istituzioni, sì da richiedere quella forte legittimazione che gli deriverebbe dall’elezione popolare.
Il cambiamento del sistema di elezione del Presidente della Repubblica e, in prospettiva, la introduzione, sul modello francese, di un regime semi-presidenziale ha sempre suscitato forti diffidenze.
Molti, soprattutto a sinistra, usano ripetere, come un mantra, che la Costituzione italiana è la più bella del mondo. Ma una Costituzione non deve essere “bella”; è sufficiente sia, quanto al sistema di governo, “efficace”, ovvero “funzionale”.
E costoro probabilmente ben poco conoscono della nascita della Costituzione italiana, e del contesto storico in cui avvenne e della sua interpretazione, soprattutto ad opera della giurisprudenza della Corte Costituzionale. E probabilmente ignorano del tutto le altre Costituzioni cui quella italiana si ispirò e quelle con cui oggi può essere confrontata.
La Costituzione non è un feticcio, ma un testo legislativo che va conosciuto e studiato (e, se occorre, modificato con grande parsimonia).
Il modo di elezione del Presidente della Repubblica è, appunto, una delle possibili modifiche a cui pensare.

lunedì 15 aprile 2013

RESTITUIRE LO SCETTRO AL PRINCIPE

Il politologo Gianfranco Pasquino che, in anni lontani, fu anche senatore della Repubblica (ed ebbe quindi modo ci vivere come protagonista all’interno delle istituzioni) scrisse, nel 1985, un saggio sulle riforme istituzionali, dal titolo suggestivo “Restituire lo scettro al principe”.
Il principe è, evidentemente, il popolo sovrano, gli elettori, cui il potere di scelta è stato sottratto dai partiti.
L’usurpazione della sovranità popolare da parte dei partiti è caratteristica del sistema politico italiano, ovvero di quella che si suole chiamare la “costituzione materiale” del nostro paese. Al 1949, infatti, risale il termine “partitocrazia” coniato dal costituzionalista Giuseppe Maranini nella sua prolusione all’Università di Firenze dal titolo “Governo parlamentare e partitocrazia”.
Il fenomeno si è, tuttavia, aggravato a partire dal 2006, quando entrò in vigore l’attuale legge elettorale per la Camera ed il Senato, la Legge 29 dicembre 2005 n. 270, comunemente conosciuta con la definizione di “porcellum”, frutto della fantasia del politologo Giovanni Sartori.
Il “porcellum” non ha mai goduto di buona stampa ed è sempre stato sottoposto a feroci critiche sia da parte di giuristi che di politologi. Ma non si è mai riusciti ad eliminarlo, in quanto del tutto funzionale agli interessi, sovente inconfessabili, delle forze politiche e dei loro ristretti gruppi dirigenti.
Due furono i tentativi di modificare il “porcellum” attraverso lo strumento del referendum. Nel 2009, grazie anche all’ostilità di tutti i partiti, un referendum inteso a cancellare alcune parti della legge, per modificarne il significato, non raggiunse il quorum.
Due successive richieste di referendum che miravano alla abolizione integrale della legge (per far rivivere la legge precedente) furono dichiarate inammissibili dalla Corte Costituzionale, con la sentenza 12 gennaio 2012 n. 13, in quanto i quesiti referendari avrebbero lasciato una situazione di vuoto legislativo qualora approvati dal voto.
I difetti del “porcellum” si sono fatti ancor più evidenti dopo l’esito delle elezioni del 24 e 25 febbraio 2013.
Oltre ai difetti che derivano dall’impossibilità, per l’elettore, di esprimere, in qualsiasi forma, la sua scelta per un candidato, sono emersi, in modo prepotente, i limiti del premio di maggioranza, previsto dalla legge (si dice, da parte dei teorici della partitocrazia, per garantire la governabilità). Di fronte a tre schieramenti non dissimili quanto a forza numerica, al Senato il premio non ha funzionato. I premi, calcolati per regione, si sono, infatti, neutralizzati a vicenda.
Alla Camera, invece, la coalizione risultata maggioritaria, con circa il trenta per cento dei voti, ha ottenuto 340 seggi, e cioè quasi il doppio di quali che avrebbe potuto conseguire secondo un riparto proporzionale.
In altri termini, il voto degli elettori della coalizione vincente ha avuto l’effetto di valere per due, mentre il voto attribuito a tutte le altre forze politiche valeva solo uno.
Ciò appare stridere in modo palese con il dettato dell’articolo 48 della Costituzione che prevede, fra l’altro, come il voto debba essere “eguale”.
Secondo la dottrina costituzionalistica, il principio di eguaglianza del voto deve essere rigorosamente rispettato “in entrata”, con la conseguenza dell’assoluto divieto di ogni forma di voto plurimo o multiplo (pur presente in passato nei sistemi elettorali di altri paesi). Non altrettanto rigida deve essere l’eguaglianza del voto “in uscita”, ovvero nel processo di trasformazione dei voti in seggi. La Corte Costituzionale (nella sentenza 11 luglio 1961 n. 43) ha chiarito che il principio di eguaglianza del voto non si estende al risultato concreto della manifestazione di volontà dell’elettore.
Detto risultato “dipende, invece, esclusivamente dal sistema elettorale che il legislatore ordinario, non avendo la Costituzione disposto al riguardo, ha adottato per le elezioni politiche e amministrative, in relazione alle mutevoli esigenze che si ricollegano alle consultazioni popolari”.
Nella Costituzione, infatti, non è espresso il principio proporzionalistico, anche se tale principio può intuirsi come sotteso a varie disposizioni costituzionali.
La possibilità di introdurre una disciplina elettorale maggioritaria trova però un limite nel principio di ragionevolezza. E’, in particolare, problematica, sotto il principio della legittimità costituzionale, una legislazione, come quella prevista per la Camera dei Deputati, che non subordina l’attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti o di seggi. Dubbi in questo senso sono stati espressi dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 15, 16, 17 del 30 gennaio 2008 (relative ai referendum del 2009) ed, ancora, dal Presidente della Corte Costituzionale Franco Gallo nella sua relazione annuale sull’attività del giudice delle leggi tenuta il giorno 12 aprile 2013.
L’irragionevolezza della disciplina prevista dal “porcellum” trova conferma nel fatto che due famose leggi maggioritarie del passato, pur avendo suscitato, a suo tempo, polemiche roventi, prevedevano, per l’applicazione del premio di maggioranza, il raggiungimento di una soglia minima di voti. Si tratta della Legge “Acerbo” (Legge 18 novembre 1923, n. 2444, voluta da Mussolini per assicurare ai fascisti una solida maggioranza) e della legge “truffa” (Legge 31 marzo 1953, n. 148, contro la cui approvazione i comunisti condussero un’epica battaglia, e che poi non fu applicata, per il mancato raggiungimento della soglia prevista, che era allora del cinquanta per cento).
Il meccanismo previsto dall’ordinamento per la proposizione delle questioni di legittimità costituzionale (di cui già ho parlato in un articolo pubblicato mesi fa su questo sito “La Corte Costituzionale voce viva della Costituzione”) rende assai difficile che il “porcellum” possa essere sottoposto al giudizio della Corte Costituzionale.
La responsabilità di “restituire lo scettro al principe”, eliminando il “porcellum” dall’ordinamento, compete, in conclusione, al Parlamento. La riforma elettorale deve contribuire a togliere ai partiti, per restituirlo agli elettori, quel che essi hanno tolto allo Stato e alla società, trasformando il sistema proporzionale in partitocrazia.
Ma non so se, anche sotto la spinta della grave crisi morale, sociale, economica e politica del paese, le forze politiche avranno il coraggio di compiere le scelte che pure, da parte di molti, si ritengono non più dilazionabili.
Come si suol dire, non si può pretendere che il tacchino festeggi il Natale.

lunedì 14 gennaio 2013

IL DILEMMA DEL “PORCELLUM”

La vigente legge elettorale (la Legge 21 dicembre 2005, n. 270), poco dopo la sua approvazione, fu definita una “porcata” dall’allora ministro Calderoli che l’aveva proposta.
Prendendo spunto da questa definizione, il politologo Giovanni Sartori, con caustico spirito toscano, definì tale legge “porcellum”. E tale definizione è rimasta nel linguaggio politico e giornalistico.
I difetti del “porcellum” sono molteplici e ben noti. Innanzitutto, non consente all’elettore qualsiasi forma di scelta dei parlamentari, né in collegi uninominali, né con le preferenze, in quanto deputati e senatori sono eletti sulla base di liste bloccate, predisposte dai partiti o, per meglio dire, dai loro ristretti gruppi dirigenti. Prevede, inoltre, per la Camera, un premio di maggioranza assai cospicuo che favorisce la lista o la coalizione di liste che abbia ottenuto il maggior numero di suffragi, indipendentemente dal raggiungimento di una soglia minima di voti.  Per il Senato, invece, il premio di maggioranza è configurato su base regionale, con la conseguenza che, su base nazionale, il raggiungimento di una maggioranza è prevedibile allo stesso modo del risultato di una lotteria. La legge, contiene, infine, una norma (l’articolo 5), che prevede, da parte delle coalizioni o dei gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale, l’indicazione del candidato alla guida del Governo. Ciò, pur non innovando nulla in ordine ai poteri del Presidente della Repubblica, previsti dall’articolo 92 della Costituzione, ha fatto impropriamente parlare di una elezione diretta del Presidente del Consiglio, che nel nostro ordinamento costituzionale semplicemente non esiste.
Di fronte a questi macroscopici difetti del “porcellum”, da anni si è posto il problema di introdurre un nuovo sistema elettorale; si è proposto, di volta in volta, il sistema tedesco, il sistema francese, quello spagnolo o quello anglosassone. Sono state ipotizzate anche soluzioni ibride, come un mostruoso sistema ispano-tedesco. Ma, ad oggi, nonostante le insistenze del Presidente Napolitano sulla necessità di provvedere, nulla è stato fatto.
Da talune parti, poi, si è iniziato a dire che ormai non sarebbe più possibile emanare una nuova legge elettorale in tempo utile per le elezioni politiche previste per la primavera del 2013, in quanto imprecisati vincoli europei impedirebbero la modificazione delle normativa elettorale nell’anno antecedente le elezioni.
Una cosa va chiarita fin da subito: in questa vicenda, l’Unione europea non è assolutamente coinvolta. I trattati comunitari (a partire dal Trattato CECA del 1951 ai Trattati di Roma del 1957 sino al Trattato di Lisbona del 2007) non danno alcun potere agli organi comunitari (Consiglio europeo e Consiglio dei ministri, Commissione, Parlamento europeo) in ordine alle elezioni interne a ciascun stato membro. In altri termini, nessuna direttiva o regolamento dell’Unione europea riguarda le elezioni nazionali.
La questione nasce nell’ambito del Consiglio d’Europa.
Il Consiglio d’Europa è un’organizzazione internazionale il cui scopo è promuovere la democrazia, i diritti dell’uomo e l’identità culturale europea. Il Consiglio d’Europa fu fondato nel 1949, con il Trattato di Londra, e oggi ne fanno parte 47 stati, fra i quali tutti quelli appartenenti all’Unione europea. La sede è a Strasburgo. Lo strumento principale d’azione consiste nel predisporre e favorire la stipulazione di accordi o convenzioni internazionali tra gli Stati membri. Le iniziative del Consiglio d’Europa non sono vincolanti e vanno ratificate dagli Stati membri. Come si è detto, il Consiglio d’Europa è un’organizzazione a sé, distinta dall’Unione europea, e non va confuso con organi di quest’ultima quali il Consiglio europeo o la Commissione europea.
La più significativa fra le convenzioni stipulate nell’ambito del Consiglio d’Europa è la “Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”, più conosciuta con l’acronimo CEDU. E’ entrata in vigore il 3 settembre 1953 ed ha istituito, fra l’altro, la Corte europea dei diritti dell’uomo, per assicurare il rispetto della convenzione stessa.
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha sede a Strasburgo e non è un’istituzione dell’Unione europea, com’è invece la Corte di giustizia dell’Unione europea, che ha sede a Lussemburgo, e con la quale non deve essere confusa.
La Corte può decidere sia ricorsi individuali che ricorsi degli Stati membri con i quali si lamenti la violazione di una delle disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli addizionali. Essa svolge tuttavia una funzione sussidiaria rispetto agli organi giudiziari nazionali, in quanto le domande sono ammissibili solo una volta esaurite le vie di ricorso interne.
La Corte, in caso di accoglimento della domanda, indica l’entità del danno sofferto dalla parte ricorrente e prevede un’equa riparazione, di natura risarcitoria o di qualsiasi altra natura.
Gli Stati firmatari della Convenzione si sono impegnati a dare esecuzione alle decisioni della Corte europea. Il controllo sull’adempimento di tale obbligo è rimesso al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa.
Una recente sentenza della Corte (6 novembre 2012, in causa Ekoglasnost c. Bulgaria) ha riguardato il caso delle elezioni svoltesi in Bulgaria nel 2005.
In tale sentenza, la Corte ha condannato la Bulgaria, per aver escluso dalle elezioni il movimento politico Ekoglasnost, che non aveva ottemperato alle nuove procedure burocratiche introdotte poco prima del voto. La Corte ha ritenuto che la Bulgaria avesse violato l’articolo 3 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU (in vigore dal 18 maggio 1954) che sancisce il diritto a libere elezioni. Secondo la Corte non sarebbe stato osservato il periodo di un anno, richiesto dalla Commissione di Venezia, per l’adozione di sostanziali modifiche alla legge elettorale.
La Commissione di Venezia è un organo consultivo del Consiglio d’Europa, formato da giuristi indipendenti, che, nel 2002, approvò il “Codice di buona condotta in materia elettorale”, una serie di linee guida per i legislatori nazionali in materia di riforma dei sistemi elettorali, successivamente fatte proprie dall’Assemblea del Consiglio d’Europa.
Ciò che è da evitare – si legge nel documento – non è tanto la modifica della modalità di scrutinio, poiché quest’ultimo può sempre essere migliorato; ma la sua revisione ripetuta o che interviene poco prima dello scrutinio (meno di un anno). Anche in assenza di volontà di manipolazione, questa apparirà in tal caso come legata ad interessi congiunturali di partito”.
Come ha scritto su “Il Sole 24 Ore” un illustre giurista, che è stato anche un protagonista della vita politica italiana, Giuliano Amato, la raccomandazione della Commissione di Venezia non potrebbe riguardare una legge che eventualmente modificasse il “porcellum”. Avrebbe, infatti, tale legge come scopo quello di eliminare le distorsioni contenute nel “porcellum”, queste ultime, sì, suscettibili di essere censurate alla luce della raccomandazione approvata dalla Commissione di Venezia.
Va anche detto che una sentenza che condannasse l’Italia per una modifica al sistema elettorale introdotta a breve distanza di tempo dal voto, non avrebbe particolari conseguenze pratiche e non comporterebbe l’annullamento delle elezioni. Sarebbe, tuttavia, di grande valore morale e politico, in quanto metterebbe il nostro paese sul medesimo piano di Stati in cui solo recentemente è stato introdotto un regime democratico (come è, appunto, la Bulgaria).

KOKOPELLI, I SEMI DELLA DISCORDIA

Kokopelli è il nome di una divinità degli indiani Navajo, protettrice della fertilità.
Kokopelli, forse per questa ragione, è anche il nome di una associazione, operante nell’ambito agricolo, che ha dato origine ad una controversia, conclusasi con una sentenza, che ha fatto discutere, della Corte di Giustizia dell’Unione europea (la sentenza 12 luglio 2012, in causa C-59/11). La controversia, che ha dato origine alla causa, riguarda la commercializzazione di sementi per ortaggi.
La direttiva in materia, la 2002/55/CE, assoggetta la commercializzazione di queste sementi alla previa ammissione delle loro varietà in almeno uno Stato membro. Una varietà è ammessa nei cataloghi ufficiali solo ove sia distinta (se indipendentemente dall’origine della variazione iniziale da cui proviene, si distingue per uno o più caratteri importanti da qualsiasi altra varietà), stabile (è tale se rimane conforme alla definizione dei suoi caratteri essenziali dopo le riproduzioni successive o alla fine di ogni ciclo) e sufficientemente omogenea (tale è se le piante che la compongono, tenendo presente le particolarità del loro sistema di riproduzione, sono simili o geneticamente identiche per l’insieme delle caratteristiche considerate a tal fine).
Tuttavia un’altra direttiva, la 2009/145/CE, prevede alcune deroghe a tale regime di ammissione nei cataloghi nazionali di varietà da conservazione e le varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.
Come risulta dal comunicato stampa della Corte di Giustizia, emesso a commento della sentenza, con sentenza del 14 gennaio 2008, il Tribunale di Nancy (Francia) condannava l’associazione senza scopo di lucro Kokopelli a risarcire all’impresa di sementi Graines Baumaux i danni per concorrenza sleale. Tale giudice constatava che la Kokopelli e la Baumaux operavano nel settore dei semi antichi o da collezione, che esse commercializzavano, tra gli altri, 233 prodotti identici o analoghi e che si rivolgevano alla medesima clientela di coltivatori dilettanti ed erano dunque in una situazione di concorrenza. Esso ha, pertanto, considerato che la Kokopelli agiva in concorrenza sleale, mettendo in vendita sementi orticole non figuranti né nel catalogo francese né nel catalogo comunitario delle varietà delle specie di ortaggi.
La Kokopelli impugnava tale sentenza dinanzi alla Corte d’appello di Nancy, la quale chiedeva alla Corte di Giustizia di pronunciarsi sulla validità della direttiva relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi e di quella che prevede talune deroghe per le “varietà da conservazione” e le “varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari”.
Due erano i punti sollevati da Kokopelli alla Corte d’appello e, quindi, alla Corte di Giustizia. Se la normativa sulla commercializzazione delle sementi di specie orticole (direttiva 2002/55) e delle varietà da conservazione (direttiva 2009/149) di specie orticole ledono la libertà di commercio e se le stesse direttive sono in contrasto con la conservazione della diversità agricola e, in particolare, con gli obblighi contenuti nel Trattato FAO sulle risorse genetiche vegetali per l’agricoltura e l’alimentazione. La Corte ha riconosciuto la validità della normativa sementiera e ha ritenuto che favorisca, anziché ledere, la libertà di esercitare un’attività economica, garantendo a tutte le imprese un terreno comune su cui competere e al tempo stesso venendo incontro all’obiettivo generale di aumentare la produttività dell’agricoltura. E, inoltre, ha affermato che la normativa attuale è sufficiente come tutela della biodiversità coltivata, in virtù dell’esistenza del catalogo specifico sulle varietà da conservazione.
Varie pubblicazioni ambientaliste hanno giudicato tale sentenza come una sconfitta delle associazioni volontarie (come la Kokopelli) impegnate nella salvaguardia delle varietà delle piante antiche, considerate l’unica alternativa alle sementi industriali ed agli OGM.
In realtà le sementi tradizionali non sono state messe al bando, così come affermato da un’interpretazione ideologica ed estremista della sentenza. Così come previsto dalle direttive sottoposte all’esame della Corte di Giustizia, la commercializzazione delle “varietà antiche”, sia pure a determinate condizioni, è consentita. Con la conseguenza che la biodiversità, tutelata dal Trattato della FAO (l’organizzazione dell’ONU per l’alimentazione e l’agricoltura), cui hanno aderito sia l’Unione europea che gli Stati membri, non è a rischio.
Il Ministero delle Politiche agricole, poche settimane dopo la pubblicazione della sentenza, ha chiarito che quanto disposto dalla Corte di Giustizia, e cioè l’obbligo di iscrizione al registro ufficiale comunitario rappresenta un elemento di garanzia fondamentale, sia per i produttori agricoli che per i consumatori, in quanto un’autorità pubblica garantisce le caratteristiche delle varietà iscritte.
Il Ministero concludeva affermando che non è dunque corretto sostenere che la sentenza della Corte di Giustizia limiti la possibilità di commercializzazione e quindi di coltivazione di varietà tradizionali ed antiche. Così come non è corretto affermare che si debbano sostenere alti costi per ottenere la registrazione di tali varietà nel catalogo comunitario e che occorrano lunghi tempi di attesa per la registrazione.

mercoledì 10 ottobre 2012

LA SAGA DI MATUZALEM E LA GIUSTIZIA SPORTIVA

Francelino da Silva Matuzalem è un calciatore brasiliano, attualmente in forza alla Lazio, che è stato protagonista di una complessa vicenda giudiziaria che, come è stato osservato in un recente articolo pubblicato dalla “Rivista di diritto ed economia dello sport”, può segnare la fine della giustizia sportiva, la cui autonomia in Italia è stata riconosciuta legislativamente dal D.L. 19 agosto 2003 n. 220, convertito con modificazioni nella Legge 17 ottobre 2003 n. 280, recante “Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva”.
Nel 2004, Matuzalem, che allora giocava per il Napoli, sottoscrisse un contratto di ingaggio della durata di cinque anni con un club ucraino, il FC Shaktar Donetsk.
Ciononostante, Matuzalem, nel 2007, risolse (si dice così, anche se i cronisti sportivi usano erroneamente il verbo rescindere, che giuridicamente ha un altro e diverso significato) il contratto, senza dare alcun preavviso e senza giusta causa. Poco dopo la risoluzione, firmò un altro contratto, per la durata di tre stagioni, con il club spagnolo del Real Saragozza.
Il club spagnolo, nell’occasione, si obbligava a tenere indenne Matuzalem da ogni eventuale pretesa risarcitoria derivante dalla risoluzione anticipata del precedente contratto.
Al termine della prima stagione giocata con il Saragozza, quest’ultimo club stipulava un accordo con la Lazio per la cessione temporanea del calciatore per la stagione successiva.
Tuttavia, con decisione del 2 novembre 2007, la Camera di Risoluzione delle Controversie della FIFA ebbe a riconoscere, a favore del club ucraino, per i danni derivanti dalla anticipata risoluzione del contratto stipulato con Matuzalem, un risarcimento di 6,8 milioni di euro.
Questa decisione fu impugnata davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna, il quale annullava parzialmente la precedente decisione, elevando il risarcimento ad 11,86 milioni di euro.
Né Matuzalem né il club ottemperavano al lodo del TAS. Ciò provocava un procedimento disciplinare, all’esito del quale, con decisione del 31 agosto 2010, il Comitato Disciplinare della FIFA, constatata l’inottemperanza del club spagnolo e di Matuzalem, irrogava una sanzione pecuniaria e concedeva un termine di novanta giorni per procedere al pagamento, a pena della “interdizione da qualsiasi attività calcistica o connessa al calcio senza alcun ulteriore avviso”.
Sia il Saragozza che Matuzalem si appellavano ancora al TAS di Losanna il quale, tuttavia, con decisione del 29 giugno 2011, rigettava l’impugnazione, confermando la decisione del Comitato Disciplinare della FIFA.
L’unica strada che, a questo punto, rimaneva al Saragozza ed a Matuzalem era quella di proporre impugnativa davanti al Tribunale Federale svizzero, strada che, alla fine, si sarebbe rivelata vincente.
Con sentenza del 27 marzo 2012, il Tribunale Federale svizzero annullava il lodo del TAS, affermando il principio per cui un atleta non può essere sottoposto ad interdizione perpetua dall’attività calcistica, in virtù di un procedimento di condanna di un organo della giustizia sportiva, configurandosi, in tal caso, una “violazione dell’ordine pubblico internazionale svizzero”.
Il concetto è stato chiarito nella sentenza del Tribunale Federale: una pronuncia favorevole nel merito può infatti determinare una violazione dell’ordine pubblico nel caso in cui si pone in contrasto con alcuni principi fondamentali dell’ordinamento, “diventando assolutamente incompatibile con principi derivanti da valori generalmente riconosciuti, che secondo il comune modo di sentire (“dominants opinion”) in Svizzera rappresentano la base di qualunque ordinamento giuridico”.
Il concetto di ordine pubblico è presente anche nell’ordinamento italiano ed è espressamente menzionato dall’articolo 16 della Legge 31 maggio 1995 n. 218, di riforme del sistema italiano di diritto internazionale privato.
L’ordine pubblico ha la funzione di tutelare l’ordinamento, impedendo che il giudice applichi norme straniere suscettibili di produrre effetti incompatibili con i principi giuridici, ma di valenza etica, politica, economica e sociale che in un determinato momento storico sono posti dalla Costituzione e dalle leggi a base degli istituti giuridici, a presidio dei valori fondamentali che debbono essere rispettati per assicurare l’armonia dell’ordinamento giuridico.
Se il Tribunale Federale svizzero si ritiene competente ad annullare, per contrasto con i principi dell’ordine pubblico, le decisioni del TAS (che è organo avente sede in Svizzera), è evidente che per la giustizia sportiva, sinora autoreferenziale ed orgogliosa della sua alterità, non possono che suonare campane a morto.
* * *
Da ultimo, va ricordato che anche una recente sentenza della Corte Costituzionale italiana (7 febbraio 2011 n. 49) ha fortemente limitato l’autonomia dell’ordinamento sportivo, fissata dal già citato D.L. 19 agosto 203, n. 220, conosciuto anche come “decreto salva calcio” (che doveva essere salvato, si fa per dire, dalle pronunce di alcuni TAR e, in particolare, della Sezione di Catania del TAR per la Sicilia).
In particolare la Corte Costituzionale ha affermato che “qualora la situazione soggettiva (discendente da una vertenza originata in ambito sportivo) abbia consistenza tale da assumere nell’ordinamento statale la configurazione di diritto soggettivo o di interesse legittimo, in base al ritenuto diritto vivente del giudice che, secondo la suddetta legge ha giurisdizione esclusiva in materia, è riconosciuta la tutela risarcitoria”. Aggiunge, inoltre, la Corte che “in tali fattispecie deve, quindi, ritenersi che la esplicita esclusione della diretta giurisdizione sugli atti avverso i quali sono state irrogate le sanzioni disciplinari – poste a tutela della autonomia dell’ordinamento sportivo – non consente che sia altresì esclusa la possibilità, per chi lamenti la lesione di una situazione soggettiva giuridicamente rilevante, di agire in giudizio per ottenere il conseguente risarcimento del danno”.
Il caso esaminato dalla Corte Costituzionale riguarda il dirigente di una squadra di pallacanestro, che aveva impugnato davanti al Giudice amministrativo, nei confronti della sua Federazione sportiva, la sanzione disciplinare della inibizione allo svolgimento di ogni attività nell’ambito della Federazione stessa.
Il Giudice delle leggi ha escluso la possibilità di instaurare un giudizio di annullamento sulle sanzioni disciplinari sportive, ma ha ammesso la possibilità di chiedere il risarcimento del danno, ove la sanzione sia illegittima.
Anche sotto questo profilo, quindi, il sistema della giustizia sportiva rischia, quindi, di risultare minato sin dalle fondamenta.