venerdì 24 settembre 2010

I PUNTINI SULLE I DI BRUNO TABACCI

Bruno Tabacci è una delle menti più lucide della politica italiana. Non è un illusionista come Berlusconi che sarebbe capace di vendere a caro prezzo ghiaccio agli esquimesi, facendo loro credere che glielo sta regalando. Neppure è un affabulatore fascinoso come Veltroni, capace di trasformare le ovvietà più banali in ideali che rendono la vita degna di essere vissuta.
Ciononostante è una personalità di rara intelligenza e le sue analisi, anche quando non sono condivisibili, meritano sempre di essere attentamente considerate.
Orbene, nei suoi ultimi interventi, Bruno Tabacci ha sempre avuto cura di ribadire che, nelle prossime elezioni, non si eleggerà il Presidente del Consiglio o il governo, ma solo il Parlamento, il quale, a sua volta, dovrà esprimere il governo.
Ciononostante, nella campagna elettorale, si continua a parlare di candidati alla Presidenza del Consiglio, come se, nel nostro ordinamento costituzionale, fosse prevista l’elezione diretta del Presidente del Consiglio (che, in questo momento, non esiste in nessun paese del mondo). In realtà, il secondo comma dell’articolo 92 della Costituzione prevede che “il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri”.
L’idea di una sorta di elezione diretta del Presidente del Consiglio è frutto di un equivoco originato da una norma, ambigua e sostanzialmente inutile, contenuta nella vigente legge elettorale (la Legge 21 dicembre 2005, n. 270, comunemente nota come “porcellum”, dalla definizione che ne diede l’ex ministro leghista Calderoli, che l’aveva proposta).
L’articolo 14-bis del D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 (introdotto appunto dall’articolo 1 del “porcellum”), al terzo comma, infatti così dispone: “Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all’articolo 14, i partiti o gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione.
Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall’articolo 92, secondo comma, della Costituzione”.
Tale norma, in quanto espressamente dispone che i poteri del Presidente della Repubblica non vengano toccati (né poteva essere diversamente, essendo tali poteri previsti dalla Costituzione, non derogabile certo da una legge ordinaria come la legge elettorale), ha quindi solo una valenza essenzialmente politica, limitandosi ad indicare il capo del partito o della coalizione (come se gli elettori già non li conoscessero).
Da ciò discende che non necessariamente il Presidente della Repubblica deve nominare, quale Presidente del Consiglio, un personaggio che, in occasione delle elezioni, sia stato indicato come capo di un partito o di una coalizione.
In effetti, qualche settimana fa, il Presidente del Senato Marini, dopo le dimissioni del governo Prodi, non è riuscito a varare una nuova compagine governativa solo perché non esistevano le condizioni politiche per farlo, e non già perché, nelle elezioni politiche del 2006, lo stesso Marini non era stato indicato come capo di un partito o di una coalizione.
L’unico criterio che, secondo la Costituzione, deve guidare il Presidente della Repubblica nella scelta della personalità politica incaricata di formare il governo, è la sussistenza, nel Parlamento, di una maggioranza che possa sostenere il Presidente del Consiglio, e con lui il governo ed i suoi indirizzi politici e programmatici.
La nomina del governo è finalizzata ad ottenere un voto parlamentare di fiducia che dovrà essere accordato all’intero esecutivo; l’attività del Capo dello Stato, di conseguenza, dovrà essere esclusivamente indirizzata a rendere possibile questa condizione richiesta dalla Costituzione.
E’, pertanto, una mistificazione parlare di indicazione del Presidente del Consiglio direttamente da parte del corpo elettorale.
Ciò potrebbe verificarsi, ma solo in linea di fatto, in presenza di un sistema elettorale chiaramente e nettamente maggioritario (come in Francia o nel Regno Unito), per effetto del quale il “leader” del partito di maggioranza sarebbe, nelle cose, l’unica personalità politica che il Presidente della Repubblica potrebbe nominare alla carica di Presidente del Consiglio, in quanto l’unica in grado di godere della maggioranza nel Parlamento.

(articolo pubblicato sul quotidiano "La Cronaca" nel marzo 2008)

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