sabato 2 giugno 2012

IL REBUS DEL DANNO ALL’AMBIENTE

In questi giorni, il mondo politico cremonese è in fibrillazione. Si discute se il Comune di Cremona debba o meno costituirsi parte civile in un procedimento penale che vede imputati, per reati di natura ambientale, alcuni dirigenti della Tamoil. Nel comune sentire, il diritto all’ambiente è senz’altro annoverato fra i diritti fondamentali della persona. Eppure nella Costituzione (che – non lo si deve dimenticare – riflette la cultura degli anni quaranta del novecento), non si rinviene un riferimento espresso all’ambiente e alla sua tutela, come si trova, invece, nell’articolo 66 della Costituzione portoghese del 1976, nell’articolo 45 della Costituzione spagnola del 1978, negli articoli 72 e 73 della Costituzione slovena del 1991. Eppure l’ambiente costituisce un valore trasversale nell’ordinamento giuridico, che necessita di adeguata tutela, in quanto primario per il benessere psicofisico e lo sviluppo della persona umana. Per trovare un fondamento costituzionale alla tutela ambientale, da un lato si è interpretato in senso notevolmente estensivo il dettato dell’articolo 9, dilatando il significato del termine “paesaggio” ivi contenuto, dall’altro lato si è estratto dal diritto alla salute genericamente inteso (e tutelato dall’articolo 32) il diritto ad un ambiente salubre. La Corte costituzionale ha definito indirettamente il diritto all’ambiente (nella sentenza 28 maggio 1987 n. 210) partendo dalla definizione del danno arrecato a tale diritto come “pregiudizio arrecato, da qualsiasi attività volontaria o colposa, alla persona, agli animali, alle piante e alle risorse naturali (acqua, aria, suolo, mare), che costituisce offesa al diritto che vanta ogni cittadino individualmente e collettivamente. Trattasi di valori che in sostanza la Costituzione prevede e garantisce (artt. 9 e 32 Cost.), alla stregua dei quali, le norme di previsione abbisognano di una sempre più moderna interpretazione”. La questione del risarcimento del danno all’ambiente è intrinsecamente connessa alla nozione di diritto all’ambiente ed alla sua configurazione giuridica. A tale proposito, ancora la Corte costituzionale ha negato (nella sentenza 30 dicembre 1987 n. 641) che l’ambiente possa essere “oggetto di una situazione soggettiva di tipo appropriativo: ma, appartenendo alla categoria dei c.d. beni liberi, è fruibile dalla collettività e dai singoli. Alle varie forme di godimento è accordata una tutela civilistica la quale, peraltro, trova ulteriore supporto nel precetto costituzionale che circoscrive l’iniziativa economica privata (art. 41 Cost.) ed in quello che riconosce il diritto di proprietà, ma con i limiti della utilità e della funzione sociale (art. 42 Cost.). E’, inoltre, specificamente previsto il danno che il bene può subire. Esso è individuato come compromissione (dell’ambiente) e, cioè, alterazione, deterioramento o distruzione, cagionata da fatti commissivi o omissivi, dolosi o colposi, violatori delle leggi di protezione e di tutela e dei provvedimenti adottati in base ad esse. La responsabilità che si contrae è correttamente inserita nell’ambito e nello schema della tutela aquiliana (art. 2043 cod. civ.)”. Non è semplice risolvere il problema dell’appartenenza di un bene per sua natura immateriale come l’ambiente ed individuare quindi quale sia il soggetto titolare del diritto al risarcimento laddove il diritto all’ambiente subisca una lesione. Come ha scritto Giuliano Amato, l’ambiente è un bene pluridimensionale, cosicché “il danno ambientale presenta una triplice dimensione: personale (quale lesione del diritto fondamentale dell’ambiente di ogni uomo); sociale (quale lesione del diritto fondamentale dell’ambiente nelle formazioni sociali in cui si sviluppa la personalità umana, art. 2 Cost.); pubblica (quale lesione del diritto-dovere pubblico delle istituzioni centrali e periferiche con specifiche competenze ambientali)”. Oggi l’azione risarcitoria per il danno ambientale è disciplinata dall’articolo 311 del Codice dell’ambiente (D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152) , il cui primo comma prevede che “il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio agisce, anche esercitando l’azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale”. Tale norma è chiara nell’attribuire, in via esclusiva, la legittimazione ad agire per il risarcimento del danno ambientale in capo al solo Ministero dell’ambiente, che è stato individuato quale soggetto operativamente responsabile alla luce di quanto previsto dall’articolo 11 della direttiva 2004/35/CE. In questo senso, la norma ha caducato l’autonoma legittimazione a chiedere il risarcimento del danno ambientale in capo agli enti territoriali (Comuni, Province, Regioni), diversi dallo Stato. E’ stato, infatti, abrogato l’articolo 18 della Legge 8 luglio 1986 n. 349, secondo cui l’azione di risarcimento del danno ambientale, anche in sede penale, oltre che dallo Stato, poteva essere promossa “dagli enti territoriali sui quali incidono i beni oggetto del fatto lesivo”. Così pure è stato abrogato l’articolo 9, terzo comma, del T.U. sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) che prevedeva il risarcimento del danno ambientale a favore degli enti locali stessi. Così pure è stata soppressa la legittimazione delle associazioni ambientaliste, anch’essa prevista dal già citato articolo 18. Chi scrive (che non è un raffinato giurista, ma, al più, un modesto avvocato di campagna) nutre qualche dubbio sulla legittimità costituzionale della norma che limita al Ministro dell’ambiente la legittimazione ad agire per il ristoro del danno ambientale. Se, come si è visto, il diritto all’ambiente è costituzionalmente garantito ed il conseguente danno all’ambiente ha carattere pluridimensionale, non si vede perché la titolarità dell’azione risarcitoria debba essere limitata al solo Ministro dell’ambiente. Ma vi è di più. La nozione di danno ambientale è desumibile dall’articolo 300 del Codice dell’ambiente, in cui sono stati trasfusi i principi contenuti nella direttiva 2004/35/CE: “è danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima”. Secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale (nella già citata sentenza 30 dicembre 1987 n. 641), il danno all’ambiente “è certamente patrimoniale, sebbene sia svincolato da una concezione aritmetico-contabile e si concreti piuttosto nella rilevanza economica che la distruzione o il deterioramento o l’alterazione o, in genere, la compromissione del bene riveste in sé e per sé e che si riflette sulla collettività la quale viene ad essere gravata da oneri economici”. Come ha ritenuto la Consulta, la quantificazione del danno non può quindi rispondere a criteri astrattamente aritmetici e contabili, in quanto non è dato prescindere da una valutazione d’insieme della rilevanza sociale delle lesioni – immediate ed istantanee, differite e permanenti – arrecate al valore ambiente nella molteplicità di aspetti che involge. Nel 2008, la Cassazione si è discostata da questo orientamento propendendo per la natura non patrimoniale del danno all’ambiente, sulla base della considerazione che la compromissione dell’ambiente trascende il mero pregiudizio patrimoniale derivato ai singoli beni che ne fanno parte, in quanto il bene pubblico deve essere considerato unitariamente per il valore d’uso da parte della collettività, quale elemento determinante della qualità della vita della persona (sentenza del 10 ottobre 2008 n. 25010). La natura patrimoniale del danno all’ambiente non esclude, di per sé, che gravi fenomeni di inquinamento, oltre al danno all’ambiente, possano provocare altre forme di danno risarcibile. Si può, ad esempio, ritenere che, da siffatti fenomeni, possa derivare quello che la giurisprudenza ha definito come danno esistenziale, e cioè il danno non patrimoniale derivante da lesione di valori della persona costituzionalmente garantiti. Se si ritiene che il diritto all’ambiente faccia parte di tali diritti, si deve pervenire alla conclusione per cui la lesione del diritto all’ambiente possa determinare anche quei danni non patrimoniali che vengono definiti come esistenziali. Il diritto al risarcimento di tali danni compete certamente ai singoli che dall’inquinamento o dal disastro ecologico sono stati lesi (essendo costretti, ad esempio, a cambiare abitazione: si veda la sentenza della Corte d’Appello di Milano del 15 aprile 1994 n. 667, sul noto caso “Seveso”). Ma tale diritto potrebbe essere riconosciuto anche al Comune che, secondo l’articolo 3, secondo comma, del T.U. sull’ordinamento delle autonomie locali, è ente esponenziale della propria comunità, legittimato ad agire per la tutela degli interessi riferibili alla collettività dei residenti sul suo territorio. Il Comune, inoltre, potrebbe aver subito, jure proprio, un danno all’immagine che è risarcibile anche in capo agli enti pubblici. Ritornando, in conclusione, all’argomento iniziale, mi corre l’obbligo di dire che, a mio modestissimo avviso (ma – debbo ripeterlo – sono solo un avvocato di campagna e non appartengo ad uno degli studi milanesi oggi tanto di moda), non sussistono ostacoli insormontabili, di ordine giuridico, a che il Comune di Cremona si costituisca parte civile nel processo penale relativo all’inquinamento della Tamoil, anche perché l’unico rischio che il Comune correrebbe sarebbe quello di una eventuale inammissibilità della costituzione. Se, invece, nel rispetto formale (per non dire formalistico) dell’articolo 311 del Codice dell’ambiente, il Comune insistesse a non volersi costituire parte civile, sarebbe almeno interessante conoscere se e quando, ai sensi dell’articolo 309 sempre del Codice dell’ambiente, il Comune di Cremona si sia attivato nei confronti del Ministro dell’ambiente perché questo intervenisse, secondo le sue competenze. Se, invece, gli ostacoli frapposti alla costituzione di parte civile non fossero giuridici ma di carattere politico, sarebbe tutt’altro discorso (che non competerebbe certo a me di affrontare).

(articolo pubblicato sul quotidiano on-line Cremonaoggi.it nel maggio 2012)

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