martedì 12 luglio 2011

LA TOPONOMASTICA FRA STORIA E POLITICA

La toponomastica riguarda l’attribuzione di una denominazione a luoghi e monumenti pubblici o di fruizione pubblica.
E ciò sia per renderne agevole l’identificazione, sia, soprattutto per i monumenti, per l’omaggio alla memoria di alcune persone giudicate particolarmente meritevoli di essere ricordate.
La meritevolezza dei soggetti cui dedicare aree di circolazione (vie, vicoli, calli, viali, piazze e simili), viene, come è facilmente intuibile, valutata diversamente a seconda dei tempi, dei luoghi e del relativo clima politico.
La prima volta in cui mi recai in Spagna, poco dopo la morte di Franco, agli albori del processo di transizione verso la democrazia, non vi era città spagnola che non avesse una avenida o una plaza “del Generalisimo”. Oggi credo che, anche a girare tutta la Spagna, da Madrid a Barcellona, da Bilbao a Siviglia, non se ne troverebbe neppure una.
E’ intuibile, quindi, come il legislatore abbia circondato di particolari cautele la scelta di dedicare una via o una piazza a personaggi contemporanei.
La materia è regolata dal R.D.L. 10 maggio 1923 n. 1158 (convertito nella Legge 17 aprile 1925 n. 473), nonché dalla Legge 23 giugno 1927 n. 1188, che prevede una speciale autorizzazione prefettizia ove la scelta ricada sul nominativo di un personaggio contemporaneo.
Inoltre, qualora si intenda mutare, in un Comune, il nome di una strada o di una piazza, si dovrà chiedere ed ottenere preventivamente l’approvazione del Ministero della Pubblica Istruzione (ora dei Beni culturali).
Come ha ritenuto il Consiglio di Stato, la norma è motivata dall’esigenza di non mutare, se non in casi eccezionali la denominazione di antiche strade o piazze che rappresenta storicamente la volontà delle amministrazioni nelle diverse epoche e comporta il ricordo dell’antico evento o personaggio, caratterizzante lo stesso luogo (Cons. Stato, Sez. VI, 12 dicembre 2002, n. 6790).
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Essendo questa la normativa, accade, nella pratica, che nuove denominazioni vengano attribuite soprattutto a strade e piazze nuove che a Cremona, città il cui sviluppo urbanistico è fermo da anni, certamente non abbondano.
In questo quadro, si collocano le polemiche, ancora non sopite, sull’intitolazione di una strada ad Aldo Protti che fu certamente un grande cantante lirico, ma è ricordato anche per essere stato un combattente, non pentito, della Repubblica Sociale Italiana.
Eppure anche Protti fa parte della storia della nostra città. L’intitolazione a lui di una strada non può quindi essere ritenuta completamente fuori luogo ma, per essere accettata dalla coscienza collettiva, deve inserirsi in una prassi per cui tutti i cremonesi illustri devono avere un riconoscimento toponomastico.
Ciò, invece, è accaduto di rado atteso che spesso alle nuove strade sono stati attribuiti, negli ultimi decenni, nomi di fantasia. Così sono sorti i quartieri dei castelli, dei fiori, degli alberi.
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Non pochi cremonesi, invece, meriterebbero di essere ricordati con la intitolazione di una via o di una piazza. Due, Gino Gorla e Paride Formentini, ho già avuto modo di ricordarli tempo fa su queste stesse colonne.
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Desidero, perciò, lasciare una sorta di pro-memoria agli amministratori, attuali e futuri, del Comune, ricordando alcuni personaggi significativi della nostra storia recente, cui si potrebbero intitolare strade o piazze.
Come già ho detto, mi pare, infatti, preferibile, laddove non esistano antichi toponimi, dedicare vie o piazze a personaggi illustri, piuttosto che denominarle con nomi di fantasia, privi di qualsiasi riferimento con la realtà (in via degli Ontani, non credo vi sia neppure un ontano).
Il primo personaggio che vorrei suggerire è Felice Guarneri. Nacque a Pozzaglio nel 1882 da una famiglia di agricoltori, e si laureò in economia a Venezia, nel 1906.
Dopo alcune esperienze nell’ambito delle Camere di Commercio e dopo aver combattuto nella grande guerra come sottotenente di fanteria, fu chiamato a dirigere i servizi economici della Confindustria.
Nel 1937 fu nominato Ministro per gli scambi e le valute (un Ministero di nuova istituzione trasformatosi, nel dopoguerra, nel Ministero del Commercio con l’estero). Fu rimosso nel 1939, come capro espiatorio dell’impreparazione bellica del paese.
Dal 1940 al 1944 presiedette il Banco di Roma.
Prosciolto dalla Commissione di epurazione, nel dopoguerra ricoprì vari incarichi in grandi gruppi industriali, sino alla morte, avvenuta a Roma nel 1955.
Liberista in economia e liberale a riformatore in politica è il prototipo del tecnocrate che, senza mai identificarsi con il fascismo, collaborò attivamente con il regime, convinto di fare l’interesse del paese.
A Felice Guarneri può essere accomunato Giuseppe Bianchini, nato a Cremona nel 1876 e morto a Milano nel 1970, direttore e poi presidente dell’Assobancaria, senatore del Regno e sottosegretario alle Finanze nel 1935. Ricordo di averlo incontrato negli anni Sessanta, a Pavia, presso l’Almo Collegio Borromeo (di cui, all’epoca, ero studente). Ultraottantenne era il decano della Associazione alunni del Collegio.
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Personaggio del tutto diverso è Carlo Falconi, nato a Cremona nel 1915 e scomparso nel 1988. Fu ordinato sacerdote, ma, nel 1949, per una crisi di fede, si distaccò dalla Chiesa. Iniziò una intensa attività di pubblicista e di storico, collaborando a “Il Mondo”, “Il Giorno” e “L’Espresso”, con articoli, specie nei primi anni, caratterizzati da una certa vena anticlericale.
Divenne, negli anni sessanta, lo storico più noto del cattolicesimo contemporaneo. Fra i suoi numerosi volumi (circa una ventina) si possono ricordare i due monumentali (ed ormai introvabili) “La Chiesa e le organizzazioni cattoliche in Italia” e “La Chiesa e le organizzazioni cattoliche in Europa”, oltre ad una documentatissima biografia del cardinale Antonelli, segretario di Stato di Pio IX.

Pubblicato sul quotidiano "La Cronaca" nel mese di luglio 2011

mercoledì 13 aprile 2011

ALFANO E IL RASOIO DI OCCAM

Guglielmo di Occam è un filosofo inglese del XIV secolo, alla cui figura Umberto Eco si ispirò nel delineare il personaggio di Guglielmo da Baskerville, il protagonista del suo romanzo “Il nome della rosa”.
Guglielmo di Occam è conosciuto per il principio metodologico noto come “rasoio di Occam”. Tale principio, che è alla base del pensiero scientifico moderno, nella sua forma più immediata suggerisce l’inutilità di formulare più assunti di quelli che si siano trovati per spiegare un dato fenomeno: il rasoio di Occam impone, cioè, di evitare ipotesi aggiuntive, quando quelle iniziali sono sufficienti.
La metafora del rasoio suggerisce l’idea che sia opportuno eliminare con tagli di lama e mediante approssimazioni successive le ipotesi più complicate. Il principio si suole sintetizzare nella formula latina “entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem”, vale a dire che gli elementi non devono essere moltiplicati più del necessario.
Il principio del rasoio di Occam mi è tornato alla mente nelle scorse settimane, di fronte alla proposta di riforma costituzionale, definita “epocale”, della giustizia, presentata dal Ministro Alfano, che, quanto al Consiglio Superiore della Magistratura, prevede la suddivisione dello stesso in tre distinti organismi, il Consiglio Superiore della magistratura giudicante, il Consiglio Superiore della magistratura requirente, la Corte di disciplina della magistratura giudicante e requirente.
Alla base di questa tripartizione di organismi vi è, evidentemente, il principio fissato dell’articolo 5 della proposta di riforma (che andrebbe a sostituire l’articolo 104 della Costituzione vigente), secondo il quale “la legge assicura la separazione delle carriere dei giudici e dei pubblici ministeri”. Oggi invece, ed ormai da qualche anno, esiste (prevista dalla legge sull’ordinamento giudiziario) una rigida separazione tra le funzioni di giudice e di pubblico ministero, tanto è vero che, ormai da qualche anno, il passaggio fra le due carriere è divenuto assolutamente eccezionale, come ben sa chiunque si occupi di vicende giudiziarie.
Le ragioni per cui, nell’ambito della giustizia penale, è opportuno che le funzioni di giudice e di pubblico ministero siano nettamente distinte, sono intuitive. Tuttavia chi, portando alle estreme conseguenze l’opportunità di una distinzione di funzioni, vorrebbe separare le carriere, con una disposizione contenuta nella stessa Costituzione, mi pare sottovaluti, proprio nell’ottica garantista in cui si muove, il rischio di avere, nei magistrati del pubblico ministero, una sorta di superpoliziotti, con mezzi pressoché illimitati a disposizione e totalmente privi, per non averla mai avuta, di quella “cultura della giurisdizione” che oggi accomuna giudici e pubblici ministeri.
Al di là della distinzione delle funzioni o della separazione delle carriere, la caratteristica essenziale che i magistrati debbono avere è data dall’autonomia e dall’indipendenza, che devono essere proprie sia dei giudici che dei pubblici ministeri. Non a caso il primo comma dell’articolo 104 della Costituzione del 1948 afferma espressamente che “la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”.
Si afferma in dottrina che l’indipendenza non riguarda esclusivamente i singoli giudici e pubblici ministri, ma è una qualità che caratterizza la magistratura nel suo complesso. A garanzia dell’autonomia e indipendenza, la Costituzione ha previsto un organo, il Consiglio Superiore della Magistratura, cui la Costituzione stessa (articolo 104, secondo comma) affida, in quanto potenzialmente pericolose per l’indipendenza, tutte le funzioni attinenti allo stato giuridico dei magistrati (giudici e pubblici ministeri), un tempo di competenza del Ministro della Giustizia.
Se autonomia ed indipendenza sono i valori che debbono essere garantiti per tutti i magistrati, non si capisce la ragione per cui le funzioni attualmente svolte dal Consiglio Superiore debbano essere attribuite a tre organi diversi. Anche se le carriere dovranno essere separate (ed io ho qualche perplessità in proposito), il Consiglio Superiore potrebbe restare unico, sebbene suddiviso in due distinte sezioni, una per i giudici ed una per i pubblici ministeri, con elezioni separate per ciascuna delle due sezioni. Ad una terza sezione, composta da persone diverse rispetto alle prime due, potrebbero poi essere attribuite le funzioni disciplinari che, invece, il progetto di riforma intenderebbe conferire ad una Corte disciplinare nuova di zecca. La stranezza della soluzione progettata, poi, è che, di fronte a due distinti Consigli Superiori, vi sarebbe un’unica Corte di disciplina, comune a giudici e pubblici ministeri.
Resta da dire della composizione degli organismi previsti dalla riforma: la proporzione fra i componenti togati ed i componenti laici del C.S.M., attualmente fissata in due terzi per i togati ed un terzo per i laici, diverrebbe paritaria (cinquanta per cento per ciascuna componente).
Anche questo mutamento, che sembrerebbe secondario, mi induce talune perplessità. Il sistema attuale, infatti, intende evitare che attraverso l’esercizio di poteri che incidono sullo status dei magistrati si possa ledere la loro indipendenza; nello stesso tempo, si vuole impedire che l’ordine giudiziario perda qualsiasi legame con gli altri poteri dello Stato.
Riassuntivamente, non mi pare che una riforma delle norme costituzionali in materia di Consiglio Superiore della Magistratura sia particolarmente necessaria ed urgente. Piuttosto sarebbe opportuno introdurre modificazioni alla Legge 24 marzo 1958 n. 195, che contiene le norme sull’elezione ed il funzionamento del Consiglio Superiore.
Ritorna, quindi, il principio del rasoio di Occam, secondo cui, fra l’altro, “frustra fit per plura quod fieri potest per pauciora”, è inutile, cioè, fare con più ciò che si può fare con meno.

(pubblicato sul quotidiano "La Cronaca" nel mese di aprile 2011)

mercoledì 6 aprile 2011

L’AVVOCATURA ALLA RICERCA DI SE’ STESSA

Qualche settimana fa, su queste stesse colonne, Gianfranco Taglietti, con l’abilità che tutti gli riconoscono, ha tratteggiato, nel cinquantesimo anniversario della morte, la figura dell’avvocato Mario Stradivari, caratteristico personaggio della vecchia Cremona. Nonostante abbia alle spalle quasi quarantadue anni di avvocatura, io non ho avuto modo di conoscere l’avvocato Stradivari. Ne ho, tuttavia, molto sentito parlare, poiché, quando iniziavo la professione, la sua figura era ancora ricordata nelle aule di Palazzo Persichelli e la sua voce tonante ancora, per così dire, riecheggiava nei corridoi. L’avvocato Stradivari fu uno degli ultimi epigoni di un’avvocatura ormai consegnata alla storia. Sino alla metà del secolo XX, l’avvocato era, più che un tecnico del diritto, un umanista. Le ore che trascorreva in ufficio erano, rispetto alle abitudini di oggi, relativamente poche e l’avvocato, oltre che i codici e le pandette, amava leggere i classici, dilettarsi di musica e di teatro. Per l’avvocato, era altresì un vanto occuparsi della cosa pubblica; prima della grande guerra nelle amministrazioni locali era cospicua la presenza di avvocati. Il XX secolo ha visto, tuttavia, in molteplici campi dell’attività umana, l’affermarsi progressivo della tecnica e della specializzazione (La politica e la tecnica come professione di Max Weber risale al 1919). L’avvocato, di fronte ad una società sempre più complessa, ha dovuto di necessità affinare la propria preparazione giuridica, dovendo diventare, anche per poter continuare ad esercitare la sua funzione di mediatore sociale, sempre più tecnico del diritto. Gli autori ai quali oggi un avvocato di buona cultura deve fare riferimento non sono più Virgilio, Catullo ed Orazio, come ai tempi dell’avvocato Stradivari e delle generazioni che l’hanno preceduto, ma Galgano, Zagrebelsky, Santoro Passarelli o Rosario Nicolò. Una vera mutazione genetica, dunque. Nel frattempo, ci si è avveduti che la preparazione fornita dall’Università, anche se più approfondita di un tempo (il corso di laurea in giurisprudenza è passato da quattro a cinque anni), non è certo sufficiente per l’intero arco della vita professionale di un avvocato. Altre professioni hanno affrontato di petto la questione. I medici, ad esempio, hanno ormai più che valide scuole di specializzazione, a carattere teorico-pratico, e gli specializzandi che le frequentano sono (giustamente) retribuiti. E’ ben vero che la salute, di cui i medici devono occuparsi, è un valore essenziale, ma è altrettanto vero che la libertà personale non è un valore meno importante. Nel sostanziale disinteresse del legislatore (che si è limitato ad istituire le Scuole di specializzazione per le professioni legali, che, tuttavia, preparano all’accesso alla professione e non si curano dell’aggiornamento permanente dei professionisti), la categoria degli avvocati ha dovuto occuparsi da sola del proprio aggiornamento. Avrebbe potuto (e sarebbe stata la soluzione più semplice) affidarsi al mercato: l’avvocato ha la necessità di tenersi aggiornato e deve provvedere da sé a migliorare la propria cultura giuridica, leggendo libri e riviste e frequentando seminari, convegni e corsi post-universitari. Se non lo fa, sarà meno competitivo nel suo lavoro e lavorerà meno bene e con più difficoltà. Invece il Consiglio Nazionale Forense, l’organismo posto al vertice del sistema degli Ordini professionali (sulla cui rappresentatività sarebbero da avanzare non poche riserve) ha elaborato, considerando l’aggiornamento un obbligo deontologico su cui gli Ordini hanno il compito di vigilare, un complesso sistema di crediti formativi, che devono essere acquisiti dall’avvocato nel corso di un triennio. Non ho certo la pretesa di spiegare il funzionamento del sistema messo in piedi dagli Ordini che, almeno sino ad oggi, si è rivelato essenzialmente un modo per garantire un pubblico anche ad iniziative di infimo valore e di ben scarsa valenza culturale. In buona sostanza: tutti si sono messi ad organizzare seminari e corsi di lezioni, sovente a pagamento, che gli avvocati si vedono costretti a frequentare, pur di riuscire ad accumulare i crediti che hanno l’obbligo di conseguire nel triennio. Risultato: ore ed ore vengono sottratte al lavoro, mentre gli abissi di ignoranza, se esistono (e talora esistono), permangono inalterati. Gli Ordini, poi, trattano gli avvocati come asini, alternando il bastone alla carota. Basteranno due esempi, tratti da quella miniera di informazioni che ormai è internet. L’Ordine di Bergamo ha organizzato una proiezione del celebre film Kramer vs Kramer, cui è seguito un dibattito. Un cineforum di periferia, quindi, cui però vengono attribuiti tre crediti formativi. L’Ordine di Reggio Emilia, invece, ha organizzato, in occasione della manifestazione degli avvocati a Roma contro la recente legge sulla mediazione obbligatoria nelle cause civili, una trasferta a Roma in pullman, con l’attribuzione ai partecipanti di ben otto crediti formativi. Lascio ai lettori di immaginare quali saranno stati i vantaggi, sotto il profilo della preparazione giuridica, della partecipazione ad un cineforum e ad un viaggio (o dovremmo definirlo una gita?) a Roma. Ma la trepidante solerzia con cui il Consiglio Nazionale Forense si occupa della formazione culturale degli avvocati non finisce qui. Il prossimo 1 luglio entrerà in vigore il Regolamento (emanato non si sa in base a quale norma di legge), in forza del quale il Consiglio Nazionale Forense potrà attribuire, agli avvocati che supereranno una sorta di percorso di guerra, congegnato sulla frequenza di corsi a pagamento, il titolo di specialista in un determinato ramo del diritto. Non starò a soffermarmi sui complessi dettagli di tale regolamentazione. Mi limito ad osservare che non si comprende quale particolare competenza abbia il Consiglio Nazionale Forense per rilasciare, al posto dell’Università, dei titoli di specializzazione. Ovviamente, gli avvocati che conseguiranno il titolo non saranno particolarmente più specializzati di coloro che ne saranno privi. Ma intanto si onerano gli avvocati che intendono svolgere con serietà il loro lavoro, ed essere apprezzati come tali, delle spese per la frequenza dei corsi e del tempo necessario per seguire i corsi stessi e preparare relazioni ed esami. Queste novità si inseriscono in un momento non facile per la professione forense: la crisi economica ha inciso pesantemente, come è stato riferito da diversi quotidiani, sul lavoro degli studi legali, già condizionato negativamente da recenti leggi che hanno ridotto il lavoro e ancor più lo ridurranno in futuro (il D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 denominato Codice delle assicurazioni e il D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 sulla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, di cui, in una prossima occasione, converrà parlare particolareggiatamente). A fronte di ciò, la nomenklatura che oggi governa l’avvocatura dà la sensazione di essere solo una casta autoreferenziale che mira a perpetuare sé stessa. Certo qualcosa di molto meno efficace della Associazione Nazionale Magistrati, che ha sempre e concretamente esaltato il ruolo, anche sociale, dei propri aderenti. (pubblicato sul quotidiano "La Cronaca" nel mese di aprile 2011)

venerdì 11 febbraio 2011

Cala il sipario sulla saga della Fondazione

Con la nomina e l’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Città di Cremona, è calato il sipario su una saga che sembrerebbe aver appassionato i cremonesi per parecchi mesi.
Il sipario dunque è calato e viene da domandarsi se lo spettacolo che è terminato sia stato un bello spettacolo. La risposta alla domanda è senz’altro negativa. Errori e titubanze hanno caratterizzato gli atti amministrativi adottati dal Comune di Cremona; ancora oggi, anche se probabilmente gli atti del Comune riferentisi alla Fondazione sono ormai divenuti inoppugnabili, permangono in me forti perplessità sulla legittimità (oltre che sull’opportunità) di tali provvedimenti.
Intendo, in particolare, riferirmi agli atti successivi alle dimissioni del precedente Consiglio di Amministrazione della Fondazione, ottenute (o, per meglio dire, pretese) dal Sindaco a seguito di incomprensioni verificatesi in relazione all’acquisto, da parte della Fondazione, del complesso di Palazzo Fodri.
Al momento di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione (che compete al Sindaco del Comune di Cremona, secondo la previsione dell’articolo 9 dello Statuto della Fondazione) il Comune ha ritenuto che, nella fattispecie, dovesse trovare applicazione l’articolo 6, comma 5, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010 n. 122. Tale norma testualmente prevede: “Tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all’adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti”.
Poiché lo Statuto della Fondazione prevedeva, invece, un Consiglio di Amministrazione di sette componenti, si disse che, prima che il Sindaco procedesse alle nuove nomine, il numero degli amministratori doveva essere adeguato alle disposizioni legislative sopravvenute.
Nutro molti dubbi in ordine alla necessità che la norma in esame dovesse applicarsi alla Fondazione Città di Cremona. La Fondazione, infatti, è un soggetto di diritto privato. L’articolo 16 del D.Lgs. 4 maggio 2001 n. 207, che dopo gli interventi della Corte Costituzionale in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (da ultimo, si veda Corte Costituzionale, 7 aprile 1988, n. 396), stabilì, infatti, che le istituzioni, per le quali fosse esclusa la possibilità di trasformazione in aziende pubbliche di servizi (non erogando esse direttamente servizi assistenziali), fossero trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, disciplinate dal codice civile e sottoposte al controllo ed alla vigilanza della Regione, ente nel quale veniva identificata l’autorità governativa, di cui agli articoli 25 e 27 del codice civile.
E questo è quanto è accaduto per la Fondazione Città di Cremona, come ho già avuto modo di spiegare, tempo addietro, su queste stesse colonne.
La norma che dispone la riduzione dei Consigli di Amministrazione a cinque componenti, che pur non brilla certo di eccessiva chiarezza, più che a fondazioni private, sembra potersi riferire agli organismi di diritto pubblico, espressione derivata dal diritto comunitario, con cui si intende qualsiasi organismo anche in forma societaria (e quindi anche di diritto privato) in cui sussistano cumulativamente i seguenti requisiti: che venga istituito, anche in forma societaria, per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale, avente carattere non industriale o commerciale; che sia dotato di personalità giuridica; che svolga attività finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure ancora il cui organo di amministrazione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà sia designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico (articolo 3, comma 26, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, noto come Codice degli appalti pubblici).
Ma la Fondazione Città di Cremona non può certo rientrare nella categoria degli organismi di diritto pubblico, atteso che non risulta essere finanziata, in modo maggioritario, dallo Stato o da altri enti pubblici.
Secondo l’articolo 12 dello Statuto della Fondazione, compete al Consiglio di Amministrazione dell’ente di provvedere, se del caso, alla modificazione dello Statuto. Alla luce di tale precisa disposizione, pare anomalo che, nel caso concreto, per modificare lo Statuto ed adeguarlo alla normativa sopravvenuta (comunque non applicabile per le ragioni già esposte) si sia nominato, su richiesta del Comune, un Commissario da parte dell’A.S.L. (ente cui la Regione Lombardia, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6, ha attribuito le funzioni amministrative di vigilanza e controllo, di cui all’articolo 25 del codice civile, sulle persone giuridiche di diritto privato “che operano in ambito socio-sanitario e socio-assistenziale”).
Poiché i poteri dell’A.S.L. non possono che essere quelli previsti dall’articolo 25 del codice civile, non v’è chi non veda come non rientri nelle previsioni di tale norma la nomina di un Commissario allo scopo di apportare modifiche allo Statuto di una fondazione di diritto privato. E’ solo previsto, infatti, che l’Autorità di vigilanza “può sciogliere l’amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della fondazione o della legge”.
In questo modo, certamente anomalo, lo Statuto della Fondazione è stato modificato, con la riduzione a cinque componenti del Consiglio di Amministrazione.
Lo snellimento del Consiglio di Amministrazione ha poi determinato l’immediato accrescersi degli appetiti delle forze politiche, con una rigida lottizzazione del Consiglio stesso.
Ciò è accaduto nonostante la giurisprudenza (compresa quella del T.A.R. di Brescia) abbia avuto più volte modo di affermare che, quando la nomina riguarda un soggetto privato, come la Fondazione Città di Cremona indubitabilmente è, l’Ente locale procede alla nomina nell’esercizio della propria capacità di diritto civile, della quale è titolare al pari di ogni altro soggetto dell’ordinamento, e quindi non nomina un rappresentante dell’Ente stesso, ma un cittadino degno di fiducia “secondo una valutazione discrezionale del Sindaco, quale pubblica autorità, senza che in alcun modo possano riscontrarsi collegamenti con l’indirizzo politico-amministrativo dell’Ente locale” (si veda, da ultimo, T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 8 luglio 2010, n. 2478).
La conseguenza pratica della feroce lottizzazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione è stata l’eliminazione, dal Consiglio, del rappresentante dell’Associazione degli ex allievi dell’Orfanatrofio, che degnamente rappresentava quanti tradizionalmente erano stati beneficati dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di Cremona.
Da parte delle forze politiche, bontà loro, si è detto che un rappresentante dell’Associazione sarebbe stato ammesso come uditore alle adunanze del Consiglio di Amministrazione (contro ogni previsione legislativa o statutaria).
Grazie al cielo, la Fondazione Città di Cremona, come più volte si è ripetuto, è un ente privato. Se così non fosse, e la Fondazione fosse, come ai piani alti del Palazzo Municipale si mostra di credere, una azienda partecipata del Comune, tutti gli atti della Fondazione, se adottati con l’intervento di persone estranee al Consiglio di Amministrazione, sarebbero, per ciò stesso, illegittimi.
Come ha ritenuto il Consiglio di Stato (Sezione VI, 21 ottobre 1996, n. 1367), costituisce principio generale il fatto che, negli organi collegiali, la partecipazione di persone estranee, anche se limitata alla sola presenza fisica, costituisce motivo di invalidità delle deliberazioni assunte dall’organo.
Ma la cosa che, nella vicenda, maggiormente stupisce è un’altra. Nessuno, in modo particolare dell’opposizione o della sempre invocata società civile, ha criticato, se non con un fragoroso silenzio, questa poco commendevole proposta di inserire un uditore nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
Purtroppo, il vero problema dell’ordinamento costituzionale italiano (evito deliberatamente di usare la stucchevole espressione riforme) sembra essere quello di ricostituire le condizioni perché si affermi e si consolidi l’indipendenza delle istituzioni governanti dai partiti e dai movimenti politici, dalle cui invadenti ingerenze le istituzioni stesse devono essere poste al riparo.
Ma questo è un problema che va ben al di là delle modeste vicende della Fondazione Città di Cremona.


(articolo pubblicato sul quotidiano "La Cronaca" nel febbraio 2011)

martedì 28 dicembre 2010

IN RICORDO DI VITTORIO GREVI

La mattina del 5 dicembre 2010, sfogliando, come d’abitudine, i quotidiani, sono rimasto sgomento nel leggere la notizia della scomparsa repentina di Vittorio Grevi, fra i più grandi giuristi della mia generazione, professore ordinario di Procedura penale nell’Ateneo pavese, colpito da un fulmineo attacco di leucemia.
Conobbi Vittorio Grevi in anni assai lontani. Nel 1962, quando mi iscrissi alla Facoltà di Giurisprudenza all’Università di Pavia, lui frequentava già il secondo anno (secondo il linguaggio goliardico io ero quindi una matricola e lui un fagiolo).
All’epoca, erano iscritti alla facoltà poco più di un centinaio di studenti e, pertanto, ci si conosceva tutti. Lui era un brillantissimo studente del Collegio Ghislieri e, per me (che frequentavo l’altro Collegio storico pavese, il Borromeo), era un modello sotto ogni punto di vista.
Fu con me prodigo di consigli e di suggerimenti. Quasi pareva avesse una conoscenza innata del diritto, quel diritto che tanto faticava ad entrare nella mia dura cervice, refrattaria spesso alla comprensione dei più raffinati concetti giuridici.
In realtà, aveva un’intelligenza, accompagnata da una dedizione agli studi, quale di rado mi è accaduto poi di incontrare nel corso della mia lunghissima attività forense.
Si laureò brillantemente in procedura penale, studiò ancora a Torino con Giovanni Conso (che ora, quasi novantenne, piange il prediletto fra i suoi allievi) e, a soli 29 anni, era già ordinario di Procedura penale, dopo un breve periodo di insegnamento a Macerata, nell’Università di Pavia, la sua città, che non volle mai abbandonare.
Con il mio ritorno a Cremona dopo la laurea, le nostre strade si separarono. Io iniziai la professione di avvocato (a giugno saranno quarantadue anni), occupandomi, nella mia pochezza di provinciale, prevalentemente di diritto pubblico.
Vittorio Grevi, invece, dedicò l’intera sua vita alla carriera accademica; non praticò mai l’avvocatura, anche per non alterare la sua capacità di giudizio scientifico.
Socio fondatore dell’Associazione studiosi del processo penale, sono innumerevoli le sue pubblicazioni in materia di Procedura penale, sovente in collaborazione con il suo maestro Giovanni Conso. Componente di varie Commissioni governative per il nuovo codice di procedura penale, promulgato nel 1989, divenne noto al grande pubblico quando iniziò a collaborare prima a Il Sole 24 Ore e poi al Corriere della Sera, spiegando in modo semplice ed essenziale i problemi giuridici di attualità, con particolare attenzione ai profili costituzionali del diritto penale.
In uno dei suoi ultimi interventi sul Corriere (del 19 ottobre 2010, prima che l’improvvisa malattia lo sottraesse alla comunità giuridica italiana) aveva scritto, a proposito della durata dei processi: “In realtà, per raggiungere l’obiettivo di una ragionevole durata dei processi, (vuol dire, per l’imputato, diritto a essere giudicato ‘senza ingiustificato ritardo’), occorre prima percorrere ben altri itinerari di riforma, che sono quelli ormai più volte indicati anche su queste colonne. Dalle riforme di natura organizzativa e strutturale degli uffici giudiziari (a cominciare dalla revisione della geografia delle sedi) fino alle riforme incidenti sul funzionamento del processo (nel senso di snellirne i meccanismi, ridurne i formalismi, incrementare i filtri selettivi delle iniziative ‘inutili’). Si tratta di interventi a costo zero, che tuttavia vengono inspiegabilmente trascurati, mentre si ventilano idee minacciose e del tutto eccentriche (si pensi alla improponibile proposta di una Commissione parlamentare di inchiesta sull’operato della magistratura), le quali creano confusione ed equivoci, distogliendo l’attenzione dai veri problemi”.
Negli ultimi anni, si parlò spesso di una sua possibile nomina a componente laico del C.S.M. o a giudice costituzionale.
Ma la sua assoluta indipendenza di giudizio ed il suo estremo rigore intellettuale e morale non gli giovarono in un ambiente, quello contiguo alla politica, cui Vittorio Grevi non era aduso.
Ciao Vittorio.
Sit tibi terra levis.

(articolo pubblicato sul quotidiano "La Cronaca" nel dicembre 2010)

martedì 14 dicembre 2010

LA COSTITUZIONE ECONOMICA

Con il termine di Costituzione economica si è soliti indicare l’insieme delle disposizioni costituzionali che riguardano l’economia.
Dal punto di vista bibliografico, è il titolo del primo volume, uscito nel lontano 1977, del monumentale Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia curato da Francesco Galgano ed ancor oggi non terminato.
Che il primo volume di un’opera destinata a trattare, nel modo più ampio, della disciplina giuridica dei rapporti economici sia intitolato La Costituzione economica è certamente emblematico.
Sta a significare, infatti, che nella Costituzione si ritrovano i principi generali che, nei vari campi, devono informare l’intero ordinamento giuridico.
A quelli che vengono definiti i rapporti economici, la Costituzione dedica gli articoli dal 35 al 47.
Gli articoli 35, 36, 37, 38 parlano dela lavoro, in stretta connessione con l’articolo 1, secondo cui “l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”.
Gli articoli 39 e 40 trattano dell’organizzazione sindacale e del diritto di sciopero.
Gli articoli successivi riguardano problemi e settori specifici.
L’articolo 45 è dedicato alla cooperazione; l’articolo 46 (del tutto inattuato dal punto di vista concreto) alla c.d. cogestione dei lavoratori nell’ambito delle aziende. L’articolo 47, infine, tratta del risparmio.
La norma centrale, nell’ambito di tali disposizioni, è l’articolo 41, il cui contenuto era probabilmente ignorato dai più sino a quando, alcuni mesi fa, per qualche settimana si parlò di una sua possibile modificazione.
L’articolo 41 è dedicato alla libertà di iniziativa economica. In tale disposizione sono contenuti i principi fondamentali con cui il legislatore ordinario deve attenersi nel disciplinare il governo dell’economia. Di conseguenza, le mie parole saranno dedicate essenzialmente ad esaminare l’articolo 41.
Gli articoli 42, 43, 44 sono dedicati alla proprietà.
Si tratta di norme significative. L’articolo 42 parla dei limiti alla proprietà privata, in termini non molto diversi da quelli utilizzati dal codice civile del 1942. L’articolo 43 tratta dei monopoli: in base a tale norma fu ritenuta costituzionalmente legittima la nazionalizzazione dell’energia elettrica attuata nel 1962. Così pure, per molti anni, sino al 1975, in base all’articolo 43, fu legittimato il monopolio pubblico radiotelevisivo. L’articolo 44, invece, che riguarda la proprietà terriera, costituì il fondamento costituzionale della riforma agraria attuata negli anni cinquanta.
Torniamo all’articolo 41.
Tale norma riguarda la libertà di iniziativa economica ed è del seguente tenore: “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”. La libertà economica, come pretesa alla non ingerenza del potere politico nei rapporti di produzione e di scambio, ha origini relativamente recenti.
La sua prima affermazione storica si ha nella Francia rivoluzionaria della fine del Settecento con il riconoscimento, accanto alla proprietà quale diritto “sacro e inviolabile” (articolo 17 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789), del principio della “libertà del commercio e dell’industria”.
L’emergere della libertà economica, intesa sia come principio politico che, come diritto individuale, è il frutto di una conquista della borghesia industriale che, a partire dalla seconda metà del XVIII secolo, si fa portatrice di istanze di libertà della produzione e degli scambi.
Nell’Ottocento, tuttavia, sono rare le costituzioni che contengono un’espressa tutela dell’iniziativa e attività economica, distinta ed autonoma rispetto a quella prevista per la proprietà. In questo solco, si colloca anche lo Statuto albertino, il quale (all’articolo 29) riconosce e tutela “tutte le proprietà”, nel limite dell’”interesse pubblico legalmente accertato”. Solo con la Carta del Lavoro, elaborata nel 1927 nella vigenza dell’ordinamento corporativo fascista (fu definita il “testo base della politica economico-sociale corporativa”), si ebbe un espresso riconoscimento del ruolo centrale assegnato dall’ordinamento all’iniziativa economica privata.
L’articolo 41 della Costituzione, che giunge alla fine di questo processo storico, è il frutto di un compromesso fra le tre correnti di pensiero presenti nella Assemblea costituente, quella liberale, quella socialista e quella cattolico-solidarista.
L’articolo 41 è poi il frutto del pensiero economico dell’epoca. Leggendo la norma con gli occhi di oggi, stupiscono l’accento che viene posto (anche se la parola non è utilizzata) sulla programmazione economica, nonché l’assenza di espressioni come concorrenza e mercato, che fanno invece parte dell’attuale linguaggio economico.
La cultura economica di quegli anni era nettamente improntata in senso dirigistico; certamente una norma costituzionale sulla libertà di iniziativa economica oggi verrebbe scritta in modo diverso.
Vista con gli occhi di oggi, come si è detto, la norma può essere considerata incompleta (per la mancanza di riferimenti alla concorrenza ed al mercato), ma non certo superata o inaccettabile.
Il secondo comma pone, come limite alla libertà di iniziativa economica, il divieto di svolgimento della stessa “in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.
La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha ravvisato l’utilità sociale nella realizzazione di interessi costituzionalmente rilevanti (ad esempio la salute, il lavoro, la tutela della donna lavoratrice, il diritto al riposo settimanale, la tutela della famiglia, la tutela del contraente debole, l’interesse dei consumatori).
Il terzo comma dell’articolo 41, invece, è il fondamento della programmazione economica che ebbe, come metodo di governo dell’economia, notevole fortuna negli anni cinquanta e sessanta.
A tale proposito, la dottrina ha ritenuto che il costituente, usando la parola programmi anziché quella di piani, abbia inteso escludere ogni forma di pianificazione rigida (di tipo sovietico, per intendersi), a favore di una programmazione per incentivi. Sarebbe, quindi, legittima una disciplina che tenda a stimolare e indirizzare l’iniziativa privata attraverso strumenti indiretti (come sgravi fiscali e crediti agevolati), anche se una programmazione siffatta sembra oggi parzialmente confliggere con la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato.
Dopo lo Schema Vanoni del 1954, con la Legge 27 luglio 1967 n. 685 fu approvato il “Primo piano quinquennale 1966-1970”, che aveva lo scopo di definire “il quadro della politica economica, finanziaria e sociale del Governo e di tutti gli investimenti pubblici”. Un paradosso, come se fosse possibile disciplinare per legge i dati relativi allo sviluppo economico. Infatti, l’esperimento fallì clamorosamente e, da allora, anche per effetto del progressivo affermarsi delle scelte comunitarie nell’ambito del governo dell’economia, l’interesse della dottrina costituzionalistica (e della politica) per la programmazione economica è andato via via scemando, sino a scomparire.
Il Trattato di Roma, firmato il 25 marzo 1957, dal canto suo, ha affermato (articolo 4, primo paragrafo) il “principio di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza”.
Il principio contenuto nell’articolo 4 del Trattato è ben lungi dal costituire una mera enunciazione programmatica, priva di effetti giuridici propri.
In applicazione del principio di supremazia del diritto comunitario su quello nazionale, gli Stati membri non sono abilitati ad adottare norme giuridiche confliggenti con i principi contenuti nel Trattato, ivi compresi, ovviamente, i principi del mercato aperto e della libera concorrenza.
All’impostazione dirigista sottesa all’articolo 41 si è, quindi, affiancata una nuova impostazione più schiettamente liberista che, sul piano dei rapporti fra poteri pubblici e mercato, ha portato ad un progressivo allontanamento dal modello di economia mista, implicito nella Costituzione e che ha caratterizzato, per oltre mezzo secolo, la vita del paese.
L’attuale testo dell’articolo 117, primo comma, della Costituzione (introdotto dalla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) ha, poi, inserito nella Costituzione un richiamo esplicito alla dimensione comunitaria. Di conseguenza, secondo la Corte Costituzionale, l’ordinamento comunitario è divenuto un elemento integrante del parametro di costituzionalità per l’esame della normativa nazionale (si veda, da ultimo, la sentenza della Corte Costituzionale 15 aprile 2008, n. 103).
In conclusione, i già citati principi del libero mercato e della concorrenza, pur se non espressamente menzionati dall’articolo 41 della Costituzione, ma in quanto previsti dall’articolo 4 del Trattato, regolano ormai, a pieno titolo, la libertà di iniziativa economica nel nostro paese.
La recente iniziativa di cui parlavo prima e volta a modificare l’articolo 41 appare, quindi, pleonastica, se non addirittura una fuga in avanti. L’articolo 41 della Costituzione, integrato dall’articolo 4 del Trattato, è, infatti, in grado di garantire la più ampia libertà di iniziativa economica, nonché l’eliminazione di quelli che, già negli anni sessanta, Guido Carli definiva come i lacci e lacciuoli che storicamente hanno condizionato la libertà di iniziativa economica in Italia.
L’articolo 41 modificato sarebbe sostanzialmente solo un manifesto, privo di effetti giuridici concreti.
E’ da ricordare che mai, infatti, una qualsiasi norma liberalizzatrice è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale per violazione dell’articolo 41 nel testo attuale. Le liberalizzazioni che da sempre vengono invocate sono certamente indispensabili (basterà pensare alle limitazioni cui è soggetto il commercio, specie in certi ambiti come quello degli orari), ma la loro attuazione non trova ostacolo nella Costituzione, quanto nei problemi politici connessi alla forza che talune corporazioni ancora mantengono nella società.
Se vi è la volontà politica di liberalizzare taluni settori (e non mi pare che sempre vi sia: penso solo alla riforma della professione forense), la deregulation può essere attuata da subito, senza attendere alcuna riforma costituzionale, dallo Stato e dalle regioni, con leggi ordinarie e leggi regionali.
Come ha scritto l’ex Presidente della Corte Costituzionale Valerio Onida su Il Sole 24 Ore, “In ogni caso la Costituzione non c’entra. E’ cosa troppo seria perché si possa consentire di coinvolgerla e strumentalizzarla a beneficio di scelte o di non scelte politiche”.

(relazione tenuta presso il Rotary di Crema il 9 novembre 2010)

venerdì 8 ottobre 2010

UNA PROPOSTA PER LA FONDAZIONE

Dai primi di agosto, ormai, le vicende relative alla Fondazione “Città di Cremona” tengono banco nel dibattito politico locale.
Le polemiche si sono susseguite ed hanno assunto contorni non sempre chiari e comprensibili. Con l’usuale mentalità complottistica, si è iniziato a parlare, come era prevedibile, di retroscena e di poteri forti (la P2 e i servizi deviati, per fortuna, non sembrano ancora essere coinvolti).
In realtà, le polemiche politiche (che non mi interessano e in cui non voglio entrare) hanno, in concreto, alzato una cortina fumogena che ha avuto il risultato di nascondere i nodi istituzionali che la vicenda della trattativa per l’acquisto del complesso immobiliare di Palazzo Fodri ha messo drammaticamente a nudo.
Ignoro come, nel 2003, si sia pervenuti a stendere il testo dello Statuto della Fondazione, che è la “lex specialis” che regola l’intera vita dell’ente, dato che le norme contenute nel codice civile e nella legislazione statale e regionale sono assai limitate e frammentarie (D. Lgs. 4 maggio 2001 n. 207 e L.R. 13 febbraio 2003, n. 1).
Ma sono fermamente convinto della assoluta e totale inadeguatezza dello Statuto della Fondazione.
Il patrimonio della Fondazione è pubblico, sia in quanto destinato a scopi di utilità pubblica come quelli socio-assistenziali, sia perché la Fondazione nasce dalla fusione di quattro istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, la cui natura pubblicistica era stata definita dalla Legge 17 luglio 1890 n. 6972 (si tratta della legge “Crispi”, che laicizzò la beneficenza, sino ad allora in mano alla Chiesa ed ai privati). Di contro, la Fondazione è un ente di diritto privato. Le uniche forme di controllo sulla stessa sono quelle previste dall’articolo 25 del codice civile (controllo dell’autorità governativa, nel nostro caso da identificarsi con la Regione) e dall’articolo 18 del D. Lgs. 4 maggio 2001 n. 207 (comunicazione alla Regione degli atti di dismissione degli immobili, finalizzata all’esercizio, da parte del Pubblico Ministero, dell’azione di annullamento delle deliberazioni contrarie alla legge o allo Statuto).
Lo Statuto della Fondazione deve perciò essere opportunamente modificato, per consentire che le scelte della Fondazione stessa siano coordinate con le politiche del Comune di Cremona.
Secondo il preambolo dello Statuto, “La Fondazione opera nell’ambito degli indirizzi stabiliti dalla programmazione sociale territoriale d’intesa con il Comune di riferimento e in sinergia con gli altri soggetti Istituzionali e sociali che costituiscono la rete del welfare locale, con l’obiettivo di contribuire al potenziamento e alla qualificazione del sistema territoriale dei servizi e degli interventi, anche promuovendo opportunità di sviluppo attraverso nuovi progetti ed investimenti”.
Tali parole, tuttavia, per usare una icastica espressione di Ernesto Rossi, famoso polemista degli anni cinquanta e sessanta, sono “aria fritta”. Ad esse, infatti, non corrisponde nessuno specifico obbligo della Fondazione nei confronti del Comune.
Alcune modifiche statutarie appaiono perciò, alla luce dei recenti avvenimenti, ineludibili.
In particolare, dovranno essere previsti una serie di atti che la Fondazione avrà l’obbligo di trasmettere al Comune, affinché questo, ove si rendesse necessario, possa sollecitare alla Regione l’esercizio dei poteri di vigilanza che le competono. Fra tali atti non potranno non essere ricompresi i bilanci (preventivi e consuntivi) della Fondazione. Oggi, infatti, i bilanci della Fondazione sono segreti, in quanto i bilanci stessi, secondo il Regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 2 (che ha istituito, ai sensi dell’articolo 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, il Registro regionale delle persone giuridiche private, tenuto dalle Camere di Commercio) non fanno parte degli atti che devono essere iscritti in tale Registro.
Sono, poi, dell’avviso di non consentire alla Fondazione la costituzione di società di capitali o la partecipazione nelle stesse. Soprattutto perché, come ho già avuto modo di chiarire su queste stesse colonne, con la cessione delle quote di una società cui possono essere conferiti gli immobili si eluderebbero le norme (il già citato articolo 18 del D. Lgs. 4 maggio 2001 n. 207) che attribuiscono alla Regione un controllo sulle dismissioni degli immobili costituenti il patrimonio delle Fondazioni derivanti dalla trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (non risulta, infatti, che, della dismissione di quote di società, la Regione debba essere notiziata).
Non è da escludere, poi, che la costituzione di una società possa prestarsi alla realizzazione di operazioni di elusione fiscale.
Come è noto, secondo la giurisprudenza più recente (si veda, da ultimo, la sentenza della Corte di Cassazione in data 26 febbraio 2010 n. 4737), in materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, applicabile anche ai tributi non armonizzati in sede comunitaria, il quale preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l’uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un’agevolazione o un risparmio d’imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici.
Resta da dire delle modalità con cui lo Statuto della Fondazione potrebbe essere modificato.
E’ lo stesso Consiglio di Amministrazione della Fondazione che è competente per le modifiche statutarie. Si potrebbe, quindi, pensare, da parte di qualcuno, che ben difficilmente la Fondazione farebbe hara kiri, riducendo il proprio potere, oggigiorno pressoché assoluto.
Ma il Comune ha, comunque, due potenti strumenti di “moral suasion” per spingere la Fondazione ad adottare le necessarie modifiche statutarie.
Innanzitutto gli amministratori della Fondazione sono nominati dal Sindaco del Comune di Cremona che, quindi, su un piano puramente politico, ha certo il potere di vincolare le nomine alla adozione delle modifiche statutarie. Secondariamente, sempre secondo lo Statuto, il Comune deve necessariamente esprimere un parere sulle proposte di modifiche statutarie.

* * *


Non mi illudo, tuttavia, che queste mie note, dettate da elementare buon senso (quello che ha ispirato il “buon governo” di tanti amministratori del passato), troveranno udienza. La politica locale segue logiche che sempre più mi sfuggono e non riesco a comprendere.
E poi, ad onta di più di quattro decenni di esperienza professionale, soprattutto nel campo del diritto pubblico, ho un grave ed ineliminabile difetto: sono cremonese (e non milanese, bresciano, mantovano, parmense), in una città in cui, per essere esperti, bisogna essere, prima di ogni altra cosa, forestieri.
Paradossi del provincialismo.

(articolo pubblicato sul quotdiano "La Cronaca" nel settembre 2010)