lunedì 14 gennaio 2013

IL DILEMMA DEL “PORCELLUM”

La vigente legge elettorale (la Legge 21 dicembre 2005, n. 270), poco dopo la sua approvazione, fu definita una “porcata” dall’allora ministro Calderoli che l’aveva proposta.
Prendendo spunto da questa definizione, il politologo Giovanni Sartori, con caustico spirito toscano, definì tale legge “porcellum”. E tale definizione è rimasta nel linguaggio politico e giornalistico.
I difetti del “porcellum” sono molteplici e ben noti. Innanzitutto, non consente all’elettore qualsiasi forma di scelta dei parlamentari, né in collegi uninominali, né con le preferenze, in quanto deputati e senatori sono eletti sulla base di liste bloccate, predisposte dai partiti o, per meglio dire, dai loro ristretti gruppi dirigenti. Prevede, inoltre, per la Camera, un premio di maggioranza assai cospicuo che favorisce la lista o la coalizione di liste che abbia ottenuto il maggior numero di suffragi, indipendentemente dal raggiungimento di una soglia minima di voti.  Per il Senato, invece, il premio di maggioranza è configurato su base regionale, con la conseguenza che, su base nazionale, il raggiungimento di una maggioranza è prevedibile allo stesso modo del risultato di una lotteria. La legge, contiene, infine, una norma (l’articolo 5), che prevede, da parte delle coalizioni o dei gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale, l’indicazione del candidato alla guida del Governo. Ciò, pur non innovando nulla in ordine ai poteri del Presidente della Repubblica, previsti dall’articolo 92 della Costituzione, ha fatto impropriamente parlare di una elezione diretta del Presidente del Consiglio, che nel nostro ordinamento costituzionale semplicemente non esiste.
Di fronte a questi macroscopici difetti del “porcellum”, da anni si è posto il problema di introdurre un nuovo sistema elettorale; si è proposto, di volta in volta, il sistema tedesco, il sistema francese, quello spagnolo o quello anglosassone. Sono state ipotizzate anche soluzioni ibride, come un mostruoso sistema ispano-tedesco. Ma, ad oggi, nonostante le insistenze del Presidente Napolitano sulla necessità di provvedere, nulla è stato fatto.
Da talune parti, poi, si è iniziato a dire che ormai non sarebbe più possibile emanare una nuova legge elettorale in tempo utile per le elezioni politiche previste per la primavera del 2013, in quanto imprecisati vincoli europei impedirebbero la modificazione delle normativa elettorale nell’anno antecedente le elezioni.
Una cosa va chiarita fin da subito: in questa vicenda, l’Unione europea non è assolutamente coinvolta. I trattati comunitari (a partire dal Trattato CECA del 1951 ai Trattati di Roma del 1957 sino al Trattato di Lisbona del 2007) non danno alcun potere agli organi comunitari (Consiglio europeo e Consiglio dei ministri, Commissione, Parlamento europeo) in ordine alle elezioni interne a ciascun stato membro. In altri termini, nessuna direttiva o regolamento dell’Unione europea riguarda le elezioni nazionali.
La questione nasce nell’ambito del Consiglio d’Europa.
Il Consiglio d’Europa è un’organizzazione internazionale il cui scopo è promuovere la democrazia, i diritti dell’uomo e l’identità culturale europea. Il Consiglio d’Europa fu fondato nel 1949, con il Trattato di Londra, e oggi ne fanno parte 47 stati, fra i quali tutti quelli appartenenti all’Unione europea. La sede è a Strasburgo. Lo strumento principale d’azione consiste nel predisporre e favorire la stipulazione di accordi o convenzioni internazionali tra gli Stati membri. Le iniziative del Consiglio d’Europa non sono vincolanti e vanno ratificate dagli Stati membri. Come si è detto, il Consiglio d’Europa è un’organizzazione a sé, distinta dall’Unione europea, e non va confuso con organi di quest’ultima quali il Consiglio europeo o la Commissione europea.
La più significativa fra le convenzioni stipulate nell’ambito del Consiglio d’Europa è la “Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”, più conosciuta con l’acronimo CEDU. E’ entrata in vigore il 3 settembre 1953 ed ha istituito, fra l’altro, la Corte europea dei diritti dell’uomo, per assicurare il rispetto della convenzione stessa.
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha sede a Strasburgo e non è un’istituzione dell’Unione europea, com’è invece la Corte di giustizia dell’Unione europea, che ha sede a Lussemburgo, e con la quale non deve essere confusa.
La Corte può decidere sia ricorsi individuali che ricorsi degli Stati membri con i quali si lamenti la violazione di una delle disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli addizionali. Essa svolge tuttavia una funzione sussidiaria rispetto agli organi giudiziari nazionali, in quanto le domande sono ammissibili solo una volta esaurite le vie di ricorso interne.
La Corte, in caso di accoglimento della domanda, indica l’entità del danno sofferto dalla parte ricorrente e prevede un’equa riparazione, di natura risarcitoria o di qualsiasi altra natura.
Gli Stati firmatari della Convenzione si sono impegnati a dare esecuzione alle decisioni della Corte europea. Il controllo sull’adempimento di tale obbligo è rimesso al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa.
Una recente sentenza della Corte (6 novembre 2012, in causa Ekoglasnost c. Bulgaria) ha riguardato il caso delle elezioni svoltesi in Bulgaria nel 2005.
In tale sentenza, la Corte ha condannato la Bulgaria, per aver escluso dalle elezioni il movimento politico Ekoglasnost, che non aveva ottemperato alle nuove procedure burocratiche introdotte poco prima del voto. La Corte ha ritenuto che la Bulgaria avesse violato l’articolo 3 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU (in vigore dal 18 maggio 1954) che sancisce il diritto a libere elezioni. Secondo la Corte non sarebbe stato osservato il periodo di un anno, richiesto dalla Commissione di Venezia, per l’adozione di sostanziali modifiche alla legge elettorale.
La Commissione di Venezia è un organo consultivo del Consiglio d’Europa, formato da giuristi indipendenti, che, nel 2002, approvò il “Codice di buona condotta in materia elettorale”, una serie di linee guida per i legislatori nazionali in materia di riforma dei sistemi elettorali, successivamente fatte proprie dall’Assemblea del Consiglio d’Europa.
Ciò che è da evitare – si legge nel documento – non è tanto la modifica della modalità di scrutinio, poiché quest’ultimo può sempre essere migliorato; ma la sua revisione ripetuta o che interviene poco prima dello scrutinio (meno di un anno). Anche in assenza di volontà di manipolazione, questa apparirà in tal caso come legata ad interessi congiunturali di partito”.
Come ha scritto su “Il Sole 24 Ore” un illustre giurista, che è stato anche un protagonista della vita politica italiana, Giuliano Amato, la raccomandazione della Commissione di Venezia non potrebbe riguardare una legge che eventualmente modificasse il “porcellum”. Avrebbe, infatti, tale legge come scopo quello di eliminare le distorsioni contenute nel “porcellum”, queste ultime, sì, suscettibili di essere censurate alla luce della raccomandazione approvata dalla Commissione di Venezia.
Va anche detto che una sentenza che condannasse l’Italia per una modifica al sistema elettorale introdotta a breve distanza di tempo dal voto, non avrebbe particolari conseguenze pratiche e non comporterebbe l’annullamento delle elezioni. Sarebbe, tuttavia, di grande valore morale e politico, in quanto metterebbe il nostro paese sul medesimo piano di Stati in cui solo recentemente è stato introdotto un regime democratico (come è, appunto, la Bulgaria).

KOKOPELLI, I SEMI DELLA DISCORDIA

Kokopelli è il nome di una divinità degli indiani Navajo, protettrice della fertilità.
Kokopelli, forse per questa ragione, è anche il nome di una associazione, operante nell’ambito agricolo, che ha dato origine ad una controversia, conclusasi con una sentenza, che ha fatto discutere, della Corte di Giustizia dell’Unione europea (la sentenza 12 luglio 2012, in causa C-59/11). La controversia, che ha dato origine alla causa, riguarda la commercializzazione di sementi per ortaggi.
La direttiva in materia, la 2002/55/CE, assoggetta la commercializzazione di queste sementi alla previa ammissione delle loro varietà in almeno uno Stato membro. Una varietà è ammessa nei cataloghi ufficiali solo ove sia distinta (se indipendentemente dall’origine della variazione iniziale da cui proviene, si distingue per uno o più caratteri importanti da qualsiasi altra varietà), stabile (è tale se rimane conforme alla definizione dei suoi caratteri essenziali dopo le riproduzioni successive o alla fine di ogni ciclo) e sufficientemente omogenea (tale è se le piante che la compongono, tenendo presente le particolarità del loro sistema di riproduzione, sono simili o geneticamente identiche per l’insieme delle caratteristiche considerate a tal fine).
Tuttavia un’altra direttiva, la 2009/145/CE, prevede alcune deroghe a tale regime di ammissione nei cataloghi nazionali di varietà da conservazione e le varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.
Come risulta dal comunicato stampa della Corte di Giustizia, emesso a commento della sentenza, con sentenza del 14 gennaio 2008, il Tribunale di Nancy (Francia) condannava l’associazione senza scopo di lucro Kokopelli a risarcire all’impresa di sementi Graines Baumaux i danni per concorrenza sleale. Tale giudice constatava che la Kokopelli e la Baumaux operavano nel settore dei semi antichi o da collezione, che esse commercializzavano, tra gli altri, 233 prodotti identici o analoghi e che si rivolgevano alla medesima clientela di coltivatori dilettanti ed erano dunque in una situazione di concorrenza. Esso ha, pertanto, considerato che la Kokopelli agiva in concorrenza sleale, mettendo in vendita sementi orticole non figuranti né nel catalogo francese né nel catalogo comunitario delle varietà delle specie di ortaggi.
La Kokopelli impugnava tale sentenza dinanzi alla Corte d’appello di Nancy, la quale chiedeva alla Corte di Giustizia di pronunciarsi sulla validità della direttiva relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi e di quella che prevede talune deroghe per le “varietà da conservazione” e le “varietà sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari”.
Due erano i punti sollevati da Kokopelli alla Corte d’appello e, quindi, alla Corte di Giustizia. Se la normativa sulla commercializzazione delle sementi di specie orticole (direttiva 2002/55) e delle varietà da conservazione (direttiva 2009/149) di specie orticole ledono la libertà di commercio e se le stesse direttive sono in contrasto con la conservazione della diversità agricola e, in particolare, con gli obblighi contenuti nel Trattato FAO sulle risorse genetiche vegetali per l’agricoltura e l’alimentazione. La Corte ha riconosciuto la validità della normativa sementiera e ha ritenuto che favorisca, anziché ledere, la libertà di esercitare un’attività economica, garantendo a tutte le imprese un terreno comune su cui competere e al tempo stesso venendo incontro all’obiettivo generale di aumentare la produttività dell’agricoltura. E, inoltre, ha affermato che la normativa attuale è sufficiente come tutela della biodiversità coltivata, in virtù dell’esistenza del catalogo specifico sulle varietà da conservazione.
Varie pubblicazioni ambientaliste hanno giudicato tale sentenza come una sconfitta delle associazioni volontarie (come la Kokopelli) impegnate nella salvaguardia delle varietà delle piante antiche, considerate l’unica alternativa alle sementi industriali ed agli OGM.
In realtà le sementi tradizionali non sono state messe al bando, così come affermato da un’interpretazione ideologica ed estremista della sentenza. Così come previsto dalle direttive sottoposte all’esame della Corte di Giustizia, la commercializzazione delle “varietà antiche”, sia pure a determinate condizioni, è consentita. Con la conseguenza che la biodiversità, tutelata dal Trattato della FAO (l’organizzazione dell’ONU per l’alimentazione e l’agricoltura), cui hanno aderito sia l’Unione europea che gli Stati membri, non è a rischio.
Il Ministero delle Politiche agricole, poche settimane dopo la pubblicazione della sentenza, ha chiarito che quanto disposto dalla Corte di Giustizia, e cioè l’obbligo di iscrizione al registro ufficiale comunitario rappresenta un elemento di garanzia fondamentale, sia per i produttori agricoli che per i consumatori, in quanto un’autorità pubblica garantisce le caratteristiche delle varietà iscritte.
Il Ministero concludeva affermando che non è dunque corretto sostenere che la sentenza della Corte di Giustizia limiti la possibilità di commercializzazione e quindi di coltivazione di varietà tradizionali ed antiche. Così come non è corretto affermare che si debbano sostenere alti costi per ottenere la registrazione di tali varietà nel catalogo comunitario e che occorrano lunghi tempi di attesa per la registrazione.

mercoledì 10 ottobre 2012

LA SAGA DI MATUZALEM E LA GIUSTIZIA SPORTIVA

Francelino da Silva Matuzalem è un calciatore brasiliano, attualmente in forza alla Lazio, che è stato protagonista di una complessa vicenda giudiziaria che, come è stato osservato in un recente articolo pubblicato dalla “Rivista di diritto ed economia dello sport”, può segnare la fine della giustizia sportiva, la cui autonomia in Italia è stata riconosciuta legislativamente dal D.L. 19 agosto 2003 n. 220, convertito con modificazioni nella Legge 17 ottobre 2003 n. 280, recante “Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva”.
Nel 2004, Matuzalem, che allora giocava per il Napoli, sottoscrisse un contratto di ingaggio della durata di cinque anni con un club ucraino, il FC Shaktar Donetsk.
Ciononostante, Matuzalem, nel 2007, risolse (si dice così, anche se i cronisti sportivi usano erroneamente il verbo rescindere, che giuridicamente ha un altro e diverso significato) il contratto, senza dare alcun preavviso e senza giusta causa. Poco dopo la risoluzione, firmò un altro contratto, per la durata di tre stagioni, con il club spagnolo del Real Saragozza.
Il club spagnolo, nell’occasione, si obbligava a tenere indenne Matuzalem da ogni eventuale pretesa risarcitoria derivante dalla risoluzione anticipata del precedente contratto.
Al termine della prima stagione giocata con il Saragozza, quest’ultimo club stipulava un accordo con la Lazio per la cessione temporanea del calciatore per la stagione successiva.
Tuttavia, con decisione del 2 novembre 2007, la Camera di Risoluzione delle Controversie della FIFA ebbe a riconoscere, a favore del club ucraino, per i danni derivanti dalla anticipata risoluzione del contratto stipulato con Matuzalem, un risarcimento di 6,8 milioni di euro.
Questa decisione fu impugnata davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna, il quale annullava parzialmente la precedente decisione, elevando il risarcimento ad 11,86 milioni di euro.
Né Matuzalem né il club ottemperavano al lodo del TAS. Ciò provocava un procedimento disciplinare, all’esito del quale, con decisione del 31 agosto 2010, il Comitato Disciplinare della FIFA, constatata l’inottemperanza del club spagnolo e di Matuzalem, irrogava una sanzione pecuniaria e concedeva un termine di novanta giorni per procedere al pagamento, a pena della “interdizione da qualsiasi attività calcistica o connessa al calcio senza alcun ulteriore avviso”.
Sia il Saragozza che Matuzalem si appellavano ancora al TAS di Losanna il quale, tuttavia, con decisione del 29 giugno 2011, rigettava l’impugnazione, confermando la decisione del Comitato Disciplinare della FIFA.
L’unica strada che, a questo punto, rimaneva al Saragozza ed a Matuzalem era quella di proporre impugnativa davanti al Tribunale Federale svizzero, strada che, alla fine, si sarebbe rivelata vincente.
Con sentenza del 27 marzo 2012, il Tribunale Federale svizzero annullava il lodo del TAS, affermando il principio per cui un atleta non può essere sottoposto ad interdizione perpetua dall’attività calcistica, in virtù di un procedimento di condanna di un organo della giustizia sportiva, configurandosi, in tal caso, una “violazione dell’ordine pubblico internazionale svizzero”.
Il concetto è stato chiarito nella sentenza del Tribunale Federale: una pronuncia favorevole nel merito può infatti determinare una violazione dell’ordine pubblico nel caso in cui si pone in contrasto con alcuni principi fondamentali dell’ordinamento, “diventando assolutamente incompatibile con principi derivanti da valori generalmente riconosciuti, che secondo il comune modo di sentire (“dominants opinion”) in Svizzera rappresentano la base di qualunque ordinamento giuridico”.
Il concetto di ordine pubblico è presente anche nell’ordinamento italiano ed è espressamente menzionato dall’articolo 16 della Legge 31 maggio 1995 n. 218, di riforme del sistema italiano di diritto internazionale privato.
L’ordine pubblico ha la funzione di tutelare l’ordinamento, impedendo che il giudice applichi norme straniere suscettibili di produrre effetti incompatibili con i principi giuridici, ma di valenza etica, politica, economica e sociale che in un determinato momento storico sono posti dalla Costituzione e dalle leggi a base degli istituti giuridici, a presidio dei valori fondamentali che debbono essere rispettati per assicurare l’armonia dell’ordinamento giuridico.
Se il Tribunale Federale svizzero si ritiene competente ad annullare, per contrasto con i principi dell’ordine pubblico, le decisioni del TAS (che è organo avente sede in Svizzera), è evidente che per la giustizia sportiva, sinora autoreferenziale ed orgogliosa della sua alterità, non possono che suonare campane a morto.
* * *
Da ultimo, va ricordato che anche una recente sentenza della Corte Costituzionale italiana (7 febbraio 2011 n. 49) ha fortemente limitato l’autonomia dell’ordinamento sportivo, fissata dal già citato D.L. 19 agosto 203, n. 220, conosciuto anche come “decreto salva calcio” (che doveva essere salvato, si fa per dire, dalle pronunce di alcuni TAR e, in particolare, della Sezione di Catania del TAR per la Sicilia).
In particolare la Corte Costituzionale ha affermato che “qualora la situazione soggettiva (discendente da una vertenza originata in ambito sportivo) abbia consistenza tale da assumere nell’ordinamento statale la configurazione di diritto soggettivo o di interesse legittimo, in base al ritenuto diritto vivente del giudice che, secondo la suddetta legge ha giurisdizione esclusiva in materia, è riconosciuta la tutela risarcitoria”. Aggiunge, inoltre, la Corte che “in tali fattispecie deve, quindi, ritenersi che la esplicita esclusione della diretta giurisdizione sugli atti avverso i quali sono state irrogate le sanzioni disciplinari – poste a tutela della autonomia dell’ordinamento sportivo – non consente che sia altresì esclusa la possibilità, per chi lamenti la lesione di una situazione soggettiva giuridicamente rilevante, di agire in giudizio per ottenere il conseguente risarcimento del danno”.
Il caso esaminato dalla Corte Costituzionale riguarda il dirigente di una squadra di pallacanestro, che aveva impugnato davanti al Giudice amministrativo, nei confronti della sua Federazione sportiva, la sanzione disciplinare della inibizione allo svolgimento di ogni attività nell’ambito della Federazione stessa.
Il Giudice delle leggi ha escluso la possibilità di instaurare un giudizio di annullamento sulle sanzioni disciplinari sportive, ma ha ammesso la possibilità di chiedere il risarcimento del danno, ove la sanzione sia illegittima.
Anche sotto questo profilo, quindi, il sistema della giustizia sportiva rischia, quindi, di risultare minato sin dalle fondamenta.

mercoledì 3 ottobre 2012

IL CICLONE RENZI SI ABBATTE SULLE PRIMARIE

Dal 13 settembre, il Sindaco di Firenze ha iniziato da Verona, a bordo di un camper, la sua campagna in giro per l’Italia, per lanciare la sua candidatura nelle elezioni primarie, promosse dal Partito democratico, per scegliere il candidato a Presidente del Consiglio della coalizione di centro-sinistra, nelle prossime elezioni politiche.
La candidatura di Renzi ha avuto, per così dire, l’effetto di uno “tsunami”. Prima del 13 settembre, pareva che le elezioni primarie sarebbero solo servite ad incoronare Bersani, già segretario del PD, a candidato Premier. Dopo qualche settimana, invece, non vi è più nulla di scontato. La  candidatura di Renzi, che prima nessun osservatore aveva preso sul serio, si è prepotentemente affermata e, in ogni città in cui si è recato, il Sindaco di Firenze ha attirato centinaia o migliaia di persone. Anzi, secondo taluni sondaggi, i due candidati, Bersani e Renzi, sono quasi alla pari nelle preferenze dei potenziali partecipanti alle elezioni primarie.
Anche nella sonnacchiosa Cremona, la presenza di Renzi, pur se salutata dall’inspiegabile gelo della carta stampata locale, ha destato vivo interesse. Renzi, non preannunciato da manifesti ma solo dal passaparola, ha riempito Palazzo Cittanova e la piazzetta antistante. Una folla così per una manifestazione politica non si vedeva a Cremona almeno dagli anni settanta, quando riempivano le piazze personaggi come Fanfani, Pajetta, Zaccagnini.
Il successo di Renzi che, fino a qualche mese fa, era conosciuto quasi esclusivamente dai fiorentini e dagli addetti ai lavori, è dovuto, in buona parte, al meccanismo delle elezioni primarie, che gli hanno offerto una formidabile occasione per proporre la sua persona e le sue idee.
Come ormai ben si sa, le elezioni primarie sono una competizione elettorale attraverso la quale gli elettori o i militanti di un partito politico decidono chi sarà il candidato del partito (o dello schieramento politico del quale il partito medesimo fa parte) per una successiva elezione ad una carica pubblica.
La ragione delle elezioni primarie è la promozione della massima partecipazione degli elettori alla scelta dei candidati, in contrapposizione al sistema che vede gli elettori scegliere fra candidati designati dai partiti al loro interno.
Le elezioni primarie sono caratteristiche degli Stati Uniti. La prima elezione primaria fu tenuta dal Partito democratico nello Stato della Pennsylvania nel 1847. Dopo la guerra civile americana, si diffusero soprattutto negli stati del Sud, nei quali la rappresentanza politica era di fatto monopartitica. Il Sud, uscito sconfitto dalla guerra civile, premiò, infatti, per decenni il Partito democratico, in contrapposizione al Nord, schierato in prevalenza con i repubblicani. In quel contesto, le primarie avevano il ruolo di introdurre il pluralismo nel sistema politico degli stati meridionali.
A partire dagli anni settanta del novecento, poi, le elezioni primarie si sono generalizzate come strumento di scelta del candidati alla Presidenza ed alle alte cariche politiche, in particolare quelle di governatore e di senatore.
Negli ultimi anni, lo strumento delle primarie dagli Stati Uniti si è diffuso in altri paesi, fra cui la Francia (Hollande è stato scelto come candidato socialista alla Presidenza attraverso elezioni primarie).
In Italia, le elezioni primarie sono state introdotte dal Partito democratico. Le elezioni primarie a livello nazionale (quelle di Prodi nel 2005, di Veltroni nel 2007 e di Bersani nel 2009) si sono limitate a dare legittimazione popolare a candidature già predeterminate dal gruppo dirigente del partito. In periferia, invece, dove si sono svolte numerose elezioni primarie per le candidature a Sindaco o a Presidente di Regione, le elezioni primarie sono state fortemente combattute ed hanno talora avuto risultati assolutamente imprevisti. Sono stati, infatti, spesso premiati candidati “outsider”, in contrapposizione a candidati appoggiati dall’apparato del partito.
L’intuizione di Renzi (che, a suo tempo, contro le previsioni, aveva vinto le primarie per la candidatura a Sindaco di Firenze) è stata quella di applicare la logica delle elezioni primarie locali alle elezioni primarie per la candidatura a Presidente del Consiglio, impedendo che queste si trasformassero in una marcia trionfale di Bersani. Anzi ha capito che l’elettorato è ormai stanco di una classe dirigente immobile ed ingessata, legata in modo sin troppo evidente ai propri privilegi. Da qui, il fortunato slogan della “rottamazione”. Renzi ha poi tratto dall’esperienza delle primarie per le presidenziali americane la necessità di far conoscere per tempo la sua candidatura. Negli Stati Uniti, infatti, le primarie durano cinque mesi (dai primi di gennaio ai primi di giugno) e le candidature vengono “testate” in numerose consultazioni, in stati diversi, dove diverse sono le condizioni politiche, sociali, economiche. In Italia, invece, le primarie si svolgeranno, come nel passato, in un giorno solo (la data più probabile pare essere quella del 25 novembre), ma Renzi ha cominciato la sua corsa elettorale circa due mesi e mezzo prima della data fissata ed intende visitare, una dopo l’altra, tutte le città italiane, così come, negli Stati Uniti, nei cinque mesi delle primarie, i candidati attraversano il paese da un capo all’altro.
Quanto alla partecipazione alle primarie, l’esperienza degli Stati Uniti insegna che vi sono due tipi di primarie, quelle chiuse e quelle aperte. Le primarie chiuse (come, in altro modo, i “caucus” che sono assemblee di iscritti al partito) sono riservate a coloro che si registrano come aderenti all’uno o all’altro dei due principali partiti. Primarie aperte, invece, sono quelle in cui possono partecipare tutti, a condizione di essere elettori nello Stato.
E’ noto il conflitto di questi giorni: i seguaci di Bersani vorrebbero primarie chiuse, e cioè riservate a coloro che vorranno sottoscrivere una dichiarazione di intenti e che accetteranno di vedere inserito il loro nome in un elenco pubblico. Evidentemente ciò favorirebbe il successo di Bersani che, a quanto si sa, può contare sul compatto sostegno dell’apparato del partito. Renzi, che è estraneo alla “nomenklatura” è ovviamente favorevole a primarie aperte.
La scelta della candidatura è una delle principali funzioni svolte, nei regimi democratici, dai partiti. Con le elezioni primarie le candidature vengono selezionate in modo trasparente. Le elezioni primarie, tuttavia, non sono un meccanismo neutrale: l’elettorato (lo si vede sistematicamente nelle elezioni primarie americane) è attratto da candidati nuovi. Uno scarso numero di elettori partecipa, infatti, alle primarie per votare il Presidente uscente, la cui ricandidatura è scontata: tanto è vero che quest’anno ben pochi elettori democratici hanno votato alle primarie, in cui Obama era l’unico candidato.
I candidati nuovi, attraverso le elezioni primarie, si fanno conoscere e si temprano in un agone politico assai combattuto, mostrando le loro doti anche di carattere.
Come ha scritto il costituzionalista Stefano Ceccanti, via via nel corso della lunghissima campagna elettorale, i candidati imparano a divenire, possibilmente, dei Presidenti.
Bill Clinton, che oggi è riconosciuto come un grande Presidente, carismatico e popolarissimo, nel 1992, quando si candidò per la prima volta era quasi uno sconosciuto. Era governatore dello Stato dell’Arkansas, più piccolo e più povero di diverse regioni italiane. Una personalità dal profilo politico inferiore a quello di Renzi, che è Sindaco di una grande città, conosciuta in tutto il mondo.
Clinton era uno dei tanti candidati (che la stampa malevola aveva soprannominato i “sette nani”), ma, alla fine delle primarie, emerse come il candidato che avrebbe sconfitto il Presidente uscente, il repubblicano Bush sr.
E’ evidente, quindi, che il meccanismo delle primarie, non può che favorire Renzi, a danno di Bersani. Indubbiamente il gruppo dirigente del PD, troppo autoreferenziale, ha sottovalutato questo fenomeno.
Se poi le primarie saranno del tipo aperto, ciò provocherà un ulteriore indebolimento del partito che le ha organizzate. E, in genere, dei partiti.
L’impatto delle primarie sul sistema politico sarà, in conclusione, notevole e ben più significativo che in passato.

lunedì 10 settembre 2012

L’EUROPA HA BISOGNO DI UN “DRIZZONE”

Era il giugno 2008, poco più di quattro anni fa. Berlusconi era da poco uscito trionfatore dalle elezioni politiche ed aveva formato un governo forte di una delle più ampie maggioranze parlamentari del dopoguerra. E se ne uscì con la battuta per cui l’Europa aveva bisogno di un drizzone (che ovviamente lui era pronto a dare). Al di là della volgarità plebea dell’espressione (che, lo si intuì, stava per cambiamento o svolta) non si capì mai che cosa Berlusconi avesse in mente. Fu ben presto preso dal bunga bunga  e di drizzone  non parlò più. Anzi si ricordò ancora dell’Europa solo nell’estate 2011, di fronte alla minacciosa crisi dei mercati finanziari, che, qualche mese dopo, avrebbe dato un drizzone alla sua vicenda politica.
Al di là di tutto, però, la crisi economica che ha investito l’intera Europa, e, in particolare, la cosiddetta zona euro fra il 2011 ed il 2012 ha posto in primo piano il futuro dell’Europa, che è apparsa più volte in bilico fra il salto di qualità verso l’unione politica e la disgregazione totale di un progetto che ha avuto inizio nel lontano 1951, con la firma del Trattato di Parigi, istitutivo dalla CECA, la Comunità europea del carbone e dell’acciaio.
I sei paesi firmatari del Trattato CECA, nel 1951, erano da poco usciti da una guerra fortemente distruttiva. Non vi era alcun uomo politico europeo, allora, che non avesse, nella sua storia personale, gli argomenti per opporsi alla pacificazione e al processo di integrazione europea. Ma i leader politici di allora non diedero spazio ai loro, pur comprensibili, risentimenti, senza cedere all’animosità ed al rancore. Il tedesco Adenauer, l’italiano De Gasperi, i francesi Schuman e Monnet e il belga Spaak parlarono del futuro dell’Europa come se il passato non esistesse. Non lo avevano certo dimenticato. Sapevano, però, che ogni polemico riferimento al passato avrebbe alimentato le resistenze nazionali e reso la ricostruzione dell’Europa ancora più difficile.
Da allora sono passati sessantuno anni. Dalla CECA di soli sei paesi, si è passati all’Unione europea a 27 (che diventeranno 28 l’anno prossimo, con l’ingresso della Croazia).
Le competenze di natura economica dell’Unione si sono moltiplicate, con la conseguenza che, mentre nel 1951, le funzioni della CECA erano circoscritte ai settori del carbone e dell’acciaio, oggi non vi è campo dell’economia che non sia regolamentato dall’Unione.
Quello che l’Europa è oggi appare scontato. Nessuno considera, dandolo appunto per scontato, l’enorme vantaggio, dal punto di vista della pace e del benessere, che il mercato unico ha portato.
L’Europa ha dato vita anche ad una moneta comune, l’euro, che ha sostituito le monete nazionali in 17 dei 27 paesi dell’Unione. Una moneta senza uno Stato che la governi è certo un fatto anomalo, dato che è almeno dal secolo XIX che la moneta circola e viene accettata per la fiducia che gli operatori hanno verso lo Stato che l’ha emessa e non per il valore intrinseco dell’oro (o dell’argento) in essa contenuto.
Le conseguenze non sono state felici. L’Unione monetaria, non accompagnata dall’unione bancaria, dall’unione di bilancio e dall’unione politica non si è rivelata all’altezza di far fronte alla speculazione e alla crisi.
La crisi dell’euro ha, di conseguenza, riproposto la necessità di una autorità politica che governi l’Europa, la sua moneta e la sua politica economica. Ho volutamente usato il termine asettico di autorità politica, perché, rispetto agli anni cinquanta, vi è un certo pudore a far uso di parole come Stati Uniti d’Europa, federazione, Stato federale. Eppure il trasferimento della sovranità che vi è stato dagli Stati democratici nazionali al Leviatano tecnocratico di Bruxelles e della BCE non può andare oltre: il trasferimento della sovranità deve avvenire verso autorità che uniscano al carattere sovranazionale la legittimazione democratica.
Questo è il contenuto essenziale della decisione che la Corte Costituzionale tedesca dovrà assumere il 12 settembre prossimo, con riferimento al cosiddetto Trattato del fiscal compact.
Ai ceti politici nazionali; manca una visione strategica europea del nuovo scenario globale. A surrogare questo deficit di capacità della politica europea di porre nuove domande e di dare risposte adeguate, a Bruxelles e Strasburgo si sono gradualmente consolidate classi dirigenti tecnico-burocratiche che, nell’evanescenza della politica europea, si vestono da èlites traenti che “processano” le decisioni a livello dell’Unione.   
Dell’Europa deve quindi riappropriarsi, come nel 1951, la politica.
Infatti proprio la crisi ha mostrato come il sistema intergovernativo dei vertici (Consiglio europeo, Ecofin, Eurogruppo), che si sono succeduti a decine dall’inizio della crisi, sia assolutamente inadeguato come strumento di decisione.
La stessa esperienza del Trattato istitutivo dalla CECA può costituire, ancora oggi, una utile esperienza. Dalla CECA prese vita la CED (Comunità europea di difesa): l’articolo 38 del cui Trattato prevedeva che l’assemblea parlamentare della CED, opportunamente integrata (si parlò, allora, di Assemblea ad hoc) elaborasse un progetto di Trattato istitutivo della Comunità politica europea.
Come si sa, il Trattato della CED fu bocciato dalla Assemblea nazionale francese in una contrastata votazione svoltasi il 30 agosto 1954, che vide uniti nazionalisti e comunisti. Ovviamente, la fine della CED trascinò con sé la Comunità politica europea, che non vide mai la luce.
E’ rimasto, però, il progetto di Statuto, che era stato redatto, in pochi mesi, dalla Assemblea ad hoc. Era un Trattato snello, di poco più di un centinaio di articoli, ben lontano dalla struttura elefantiaca degli attuali Trattati dell’Unione europea.
Lo Statuto della CPE fu il primo progetto costituzionale fondativo di un’Unione di stati e di popoli europei redatto da un’assemblea rappresentativa ufficialmente insediata, a differenza dei diversi documenti costituzionali elaborati da associazioni, movimenti e singoli nel secondo dopoguerra. Lo Statuto, che mirava a fornire una struttura istituzionale completa alla CPE, organizzandone i poteri e delineandone le specifiche competenze, rimase l’unica bozza di costituzione europea fino agli anni ottanta, quando iniziarono ad essere elaborati vari progetti, da cui sarebbero nati l’Atto unico europeo, il progetto – mai entrato in vigore – di Trattato costituzionale europeo ed i Trattati di Maastricht, Nizza e Lisbona.
Nel 2014 si terranno le elezioni europee. Perché gli Stati non potrebbero affidare al Parlamento, come nel 1952 lo affidarono all’Assemblea ad hoc, il compito di redigere un progetto di Trattato di Unione politica? Sarebbe l’unico modo per sottrarre l’Europa agli eurocrati e per restituirla ai cittadini europei. Se l’Unione politica è divenuta indispensabile per salvare il benessere economico degli Stati, non può essere elargita dall’alto, ma deve formarsi attraverso un processo democratico.
E questo è il solo drizzone di cui l’Europa ha veramente necessità.  

domenica 5 agosto 2012

LA CORTE COSTITUZIONALE RAFFORZA L’ISTITUTO DEL RFERENDUM

Non ha destato particolare interesse, se non fra gli addetti ai lavori, la recentissima sentenza della Corte Costituzionale 20 luglio 2012 n. 199. Essa riguarda la materia dei servizi pubblici locali (nella quale sarebbe comunque necessaria una decisa opera di semplificazione e razionalizzazione, anche con l’adozione di un Testo Unico), ma soprattutto afferma un principio assai importante in materia di referendum, istituto di democrazia diretta sempre visto piuttosto malvolentieri dal Parlamento e dalle forze politiche in esso rappresentate.
Per una piena comprensione dell’argomento, è necessario rapidamente ripercorrere le tappe della vicenda. Con uno dei referendum tenutisi il 12 e 13 giugno 2011 (si tratta di uno dei due referendum che comunemente si diceva riguardassero l’acqua) fu abrogato l’articolo 23 bis del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, avente ad oggetto la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.
L’abrogazione veniva formalmente dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011 n. 113. Meno di un mese dopo, l’articolo 4 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, dettava una nuova disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, che, sia pure con esclusione del servizio idrico integrato, era in buona parte riproduttiva dell’articolo 23 bis, abrogato dal referendum, e di molte disposizioni del Regolamento attuativo di tale articolo.
L’articolo 4 veniva impugnato davanti alla Corte Costituzionale delle Regioni Puglia, Lazio, Marche, Emilia Romagna, Umbria e Sardegna, che, in buona sostanza, lamentavano la violazione del principio (considerato immanente nell’articolo 75 della Costituzione, che disciplina l’istituto del referendum abrogativo), secondo cui non potrebbero essere riprodotta, in un nuovo testo normativo, le norme abrogate per via referendaria, atteso l’effetto vincolante del referendum.
Sciogliendo il nodo, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 4 (e delle successive modificazioni da questo subite in pendenza del giudizio di costituzionalità).
La Corte Costituzionale, dopo aver affermato l’analogia, se non la sostanziale coincidenza, della normativa abrogata per via referendaria con l’articolo 4, rileva che, nella fattispecie sottoposta al suo giudizio, “non può ritenersi che l’esclusione del servizio idrico integrato dal novero dei servizi pubblici locali ai quali una simile disciplina si applica sia satisfattiva della volontà espressa attraverso la consultazione popolare, con la conseguenza che la norma oggi all’esame costituisce, sostanzialmente, la reintroduzione della disciplina abrogata con il referendum”.
Di conseguenza, la disposizione di cui all’articolo 4 “viola il divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare”, desumibile dall’articolo 75 della Costituzione.
La Corte così giustifica le conclusioni cui è pervenuta: “Un simile vincolo derivante dall’abrogazione referendaria si giustifica, alla luce di una interpretazione unitaria della trama costituzionale ed in una prospettiva di integrazione degli strumenti di democrazia diretta nel sistema di democrazia rappresentativa delineato dal dettato costituzionale, al solo fine di impedire che l’esito della consultazione popolare, che costituisce esercizio di quanto previsto dall’art. 75 Cost., venga posto nel nulla e che ne venga vanificato l’effetto utile, senza che si sia determinato, successivamente all’abrogazione, alcun mutamento, né del quadro politico, né delle circostanze di fatto, tale da giustificare un simile effetto.
Tale vincolo è, tuttavia, necessariamente delimitato, in ragione del suo carattere puramente negativo, posto che il legislatore ordinario, pur dopo l’accoglimento della proposta referendaria, conserva il potere di intervenire nella materia oggetto di referendum senza limiti particolari che non siano quelli connessi al divieto di far rivivere la normativa abrogata”.
Tale principio, che la Corte cerca di rafforzare con il richiamo a sue precedenti sentenze del 1990 e del 1993, non era però mai stato espresso così chiaramente. Tanto è vero che l’Avvocatura dello Stato, intervenuta nel giudizio per il Presidente del Consiglio dei Ministri, aveva osservato che la giurisprudenza della Corte Costituzionale, pur avendo rilevato in talune decisioni la non riproponibilità della medesima disciplina abrogata, “non avrebbe mai avuto occasione di specificare la portata di tale preclusione”.
Si può ricordare, a questo proposito, il caso clamoroso del finanziamento pubblico dei partiti; esso, abrogato per via referendaria nel 1993, venne tuttavia ripristinato, pochi mesi più tardi, nella forma dei rimborsi elettorali ai partiti stessi. E’ ben vero che questo caso non è mai stato sottoposto al giudizio della Corte Costituzionale, ma è altrettanto vero che si è sempre sostenuto, non solo da parte dei politici, ma anche da parte della dottrina costituzionalistica che, dopo il referendum, resta inalterato il potere del Parlamento di legiferare nella materia che era stata oggetto del referendum stesso.
In concreto, se si ripercorre la storia dei referendum in Italia, ci si avvede che, sul terreno strettamente politico, spesso i risultati referendari sono stati traditi, sia dai partiti che dai governi.
Dopo la sentenza del 20 luglio 2012, il tradimento sarà indubbiamente più difficile. E il referendum abrogativo, come istituto di democrazia diretta, sarà sempre meno un’illusione e sempre più una realtà.

martedì 3 luglio 2012

IN RICORDO DI “ALDRO”

Aldro” è il soprannome con cui gli amici chiamavano Federico Aldrovandi. Federico (non mi è mai piaciuto il vezzo – diffuso anche a Cremona – di attribuire alle persone un nomignolo derivato dal cognome) era un ragazzo di diciotto anni di Ferrara. Una sera della fine di settembre 2005 si recò con gli amici a Bologna, dove trascorse la notte in una discoteca decisamente “alternativa”. Bevve un po’ e assunse qualche sostanza stupefacente (in quantità moderata, come ebbero poi ad accertare gli esami tossicologici).
Lasciati gli amici, decise di tornare a casa a piedi, ed a Ferrara, in Via Ippodromo, incontrò una pattuglia della polizia. Probabilmente reagì male a qualche richiesta, ma la circostanza non è mai stata chiarita. Vi fu una colluttazione tra Federico e i due poliziotti, che ne chiamarono in aiuto altri due. Lo scontro fu molto violento e Federico morì, con il torace schiacciato sull’asfalto dalle ginocchia dei poliziotti. Erano circa le sei del mattino del 25 settembre 2005. La famiglia fu avvertita solo alle undici. Soprattutto per la tenacia della mamma di Federico, il caso sul quale si era cercato di calare un velo di silenzio insabbiando le indagini, condusse ad un processo penale che si è concluso il 21 giugno 2012 con la condanna definitiva, da parte della Cassazione, dei quattro poliziotti alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione per omicidio colposo, di cui tre anni coperti da indulto. Le reazioni scomposte di uno dei quattro poliziotti, che ha avuto la faccia tosta di definire Federico, in una pagina di Facebook, come un “cucciolo di maiale” (meritando da parte del Ministro dell’Interno, che è veramente una “dama di ferro”, l’immediato avvio di un procedimento disciplinare) sono cronaca di questi ultimi giorni.
Ma perché parlo di Federico Aldrovandi? Non certo per ripercorrere le tappe del caso giudiziario (ne è stato tratto anche un bellissimo documentario “E’ stato morto un ragazzo” di Filippo Vendemmiati, trasmesso qualche sera fa da Rai News). Non certo perché personalmente qualcosa mi accomuni a Federico: avrei potuto essere suo nonno e poi non fumo, non bevo alcolici, la musica che lui ascoltava io la percepisco solo come una insopportabile cacofonia. Certo, provo una pena infinita quando penso alla sua giovane vita spezzata in una notte di settembre, quando forse sarebbe bastato l’intervento di un’ambulanza e la somministrazione di un sedativo per risolvere il problema (così risulta dalla sentenza di primo grado). La pena è ancora più forte se penso alla madre, al padre, al fratello.
Ma provo, soprattutto, una forte indignazione civile di fronte ad agenti delle forze dell’ordine, sulla cui protezione tutti dovremmo poter contare, che si lasciano andare ad indicibili atti di violenza contro un ragazzo inerme, sino a massacrarlo e ucciderlo, e che poi cercano di depistare ed insabbiare le indagini, per sfuggire alle conseguenze del loro comportamento.
Le violenze operate da agenti delle forze dell’ordine (che pure hanno pagato un tributo di sangue altissimo nella lotta al terrorismo ed alla mafia) si sono verificate più volte, per fortuna piuttosto di rado con conseguenze letali.
Rispetto a simili evenienze, purtroppo, l’ordinamento italiano è inadeguato, come si può dedurre dal reato di cui erano imputati i poliziotti e dalla pena che è stata loro inflitta.
La Repubblica italiana ha sottoscritto la “Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti”, conclusa a New York nel 1984, e l’ha ratificata con Legge 3 novembre 1988 n. 498. La convenzione, per l’Italia, è diventata efficace l’11 febbraio 1989, data del deposito dello strumento di ratifica.
Tale convenzione impone agli Stati che la ratificano l’obbligo di legiferare affinché qualsiasi atto di tortura, come pure il tentativo di praticare la tortura o qualunque complicità o partecipazione a tale atto, siano espressamente previsti come reato nel diritto penale interno.
A tale convenzione, viene riconosciuto il merito, in particolare, di avere per la prima volta fissato dal punto di vista del diritto internazionale una definizione del reato di tortura e di trattamenti e punizioni inumani e degradanti, oltre a sottoporre gli Stati aderenti al monitoraggio permanente del Comitato contro la tortura.
Ciononostante il Parlamento non ha mai introdotto il reato di tortura nel codice penale italiano, anche se, nel 2006, una proposta di legge in tal senso fu approvata dal Senato, ma poi decadde per la fine anticipata della legislatura.
Le ragioni contrarie alla introduzione del reato di tortura sono ben note e presenti nel dibattito internazionale. Sono state determinate, in particolar modo, dalle posizioni assunte negli ultimi anni dai governi di Bush e solo in parte di Obama verso certi metodi di interrogatorio, definiti dall’Amministrazione semplicemente come “duri”, che vengono impiegati nei confronti di detenuti sospettati di attività terroristiche (è la polemica sui detenuti di Guantanamo). La posizione degli organi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani, nonché di una parte consistente dell’opinione pubblica mondiale, è che questi metodi siano da qualificarsi, se non come torture vere e proprie, quantomeno come trattamenti inumani e degradanti, vietati dal diritto internazionale.
La mia opinione, tuttavia, è che i tempi siano ormai maturi per introdurre il reato di tortura nell’ordinamento giuridico italiano. Non si può consentire che la tortura rimanga impunita, soprattutto quando la tortura è un atto di violenza esercitato in particolare da pubblici ufficiali nei confronti di persone inermi, allo scopo di spezzarne la volontà di resistenza:  la tortura, per usare le parole del giurista Antonio Cassese, è allora “la faccia perversa e crudele dell’autoritarismo, il modo più rapido e sbrigativo di ‘trattare’ con chi ‘non è d’accordo’” (come Federico Aldrovandi, cui piaceva la musica alternativa e che fumava qualche spinello).
Ciao Federico.
Sit tibi terra levis.